Modifiche al decreto 21 febbraio 2017, recante modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.
Approvazione dell’elenco degli Ispettori autorizzati ad effettuare visite ispettive su navi battenti bandiera italiana in base alla Convenzione OIL MLC 2006.
Disposizioni attuative del DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2016, n. 32.
La Circolare protocollo 26722 del 17 ottobre 2018 fornisce chiarimenti sul pagamento della tassa di ancoraggio per merci in coperta ai sensi articolo 1 comma 2 del D.P.R. 28 maggio 2009, n.107.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Versione in lingua italiana dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nella sua versione applicabile a partire dal 1 gennaio 2017, pubblicata a cura della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con il sostegno finanziario della Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti (DG MOVE) della Commissione Europea.
La circolare prot. n. 18931 del 13/07/2018 intende dare piena applicazione al Regolamento comunitario 3577/92 relativo alla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo all’interno dei Paesi membri dell’Unione. I servizi di cabotaggio marittimo, siano essi continentali o insulari, sono ormai definitivamente liberalizzati su tutto il territorio dell’Unione e, pertanto, consentiti e al tempo stesso riservati a tutti i vettori degli Stati membri. Per vettore comunitario la Commissione europea ha stabilito che il possesso, il controllo e la gestione della nave che batta la bandiera di uno Stato membro ed operi servizi di cabotaggio in un Paese Ue debbano anch’essi essere riferibili a capitali e a persone fisiche comunitari. La ratio della normativa comunitaria è quella di consentire il libero accesso ai servizi di cabotaggio di un Paese membro dell’unione da parte di un qualsivoglia operatore di un altro Stato membro.
La circolare è uno strumento utile ad accertare il requisito della nazionalità comunitaria dell’armatore di navi adibite al cabotaggio marittimo, così come stabilito dal Regolamento CE n. 3577/92. Il modulo allegato alla circolare consentirà il recepimento delle informazioni atte a determinare se la gestione e il controllo effettivo delle medesime navi sono esercitati in uno Stato membro. Se così non fosse, qualunque operatore extracomunitario, attraverso una società comunitaria anche con l’immatricolazione di una nave in uno dei paesi europei, potrebbe facilmente aggirare la nozione di “armatore comunitario” ed operare servizi di cabotaggio riservati invece agli interessi “genuinamente comunitari.
Il decreto interministeriale n. 77 del 12 giugno 2018 disciplina le procedure operative per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con riferimento alle attività relative alle Commissioni Locali raccomandatari marittimi e tenuta dei relativi elenchi, a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art.2, comma 5, legge n.580 del 1993 e decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018.
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 aprile 2018 individua, nell’Allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
Circolare recante indicazioni operative per l'invio, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro in attuazione del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271.
Indicazioni operative per l'invio, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di sicurezza ambiente di lavoro. La presente Circolare si applica alle navi mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca, nonché alle navi (compresi i galleggianti con personale marittimo imbarcato ed alle navi diporto destinate ad impiego commerciale) o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili, così come previsto dall'art.2, comma 1, del Decreto Legislativo numero 271 del 27 luglio 1999.