Con il presente Decreto sono stabilite le modalità attuative per l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 199 n.30, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dalla Commissione Europea in merito alla trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030, si apportano le seguenti modifiche alla modalità di invio ed approvazione del Piano di Sicurezza Ambiente di Lavoro contenuto nella Circolare 9312/2018.
Decreto ristori dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da COVID-19 in favore delle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, che, alla data del 31 gennaio 2020, siano impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l’intera durata dell’anno.
Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro: erogazione contributi finalizzati a compensare le compagnie di navigazione, il gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito previsto dalla norma, le imprese di cui lo stesso si avvale, nonché le imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate al medesimo gestore del terminal.
Le risorse destinate a compensare tali soggetti sono pari a 30 milioni per il 2021 per le compagnie di navigazione e a 5 milioni per il 2021 e 22, 5 milioni per il 2022 per il gestore del terminal di approdo e le imprese di cui lo stesso si avvale, dell’indotto e delle attività commerciali collegate al medesimo gestore del terminal.
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
Aggiornamento del decreto ministeriale 529/2017 adottato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 17/10/2016, n. 201.
Procedure e modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
Il Decreto stabilisce le modalità attuative per accedere al fondo volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
Il Decreto Individua la tipologia ed i parametri tecnici degli interventi necessari per il rinnovo o l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse (comma 2-ter, lettera a) dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) ammessi a finanziamento. Determina, inoltre, l’entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento nonché le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.
Il Decreto è stato ammesso a registrazione della Corte de Conti il 08/11/2021, n.2907.
Il Decreto individua la tipologia ed i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento, destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali (comma 2-ter, lettera c dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101). Determina, inoltre, l’entità, le modalità e le condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento.
Rinnovo dell'autorizzazione del RINA Services SpA all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.