Abilitazioni lavoro marittimo

Convenzione ILO del lavoro marittimo 2006.

(General Conference of the International Labour Organization)

GUIDELINES ON FAIR TREATMENT OF SEAFARERS IN THE EVENT OF A MARITIME ACCIDENT

Orientamenti in materia di equo trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo.

Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunita'.

Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.
A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

Decreto di approvazione del libretto di addestramento a bordo per allievi ufficiali di macchina.

Manuale di addestramento a bordo per comuni di macchina.

Riconoscimento dei certificati di abilitazione della Gente di mare.

Attestazione delle competenze in materia di addestramento di base.

Il presente decreto si applica a tutto il personale imbarcato sulle navi battenti bandiera italiana, ancorché non iscritto nelle matricole della gente di mare, incluso: 
a) gli allievi ufficiali di coperta e gli allievi ufficiali di macchina;
b) il personale marittimo in possesso di qualifiche professionali di cui all’allegato al decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;
c) il personale imbarcato a bordo di navi battenti bandiera italiana ai sensi dell’articolo 17, legge 856/1986, come modificata dalla legge 234/1998.

 

Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime

Ad American Bureau of Shipping vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314 come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.