Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro: erogazione contributi finalizzati a compensare le compagnie di navigazione, il gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito previsto dalla norma, le imprese di cui lo stesso si avvale, nonché le imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate al medesimo gestore del terminal.
Le risorse destinate a compensare tali soggetti sono pari a 30 milioni per il 2021 per le compagnie di navigazione e a 5 milioni per il 2021 e 22, 5 milioni per il 2022 per il gestore del terminal di approdo e le imprese di cui lo stesso si avvale, dell’indotto e delle attività commerciali collegate al medesimo gestore del terminal.
In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura M5C3-11 – investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, il presente decreto ripartisce la somma di 630 milioni di euro tra le zone economiche speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES
Misure urgenti per la compensazione delle ridotte prestazioni delle imprese titolari di concessioni demaniali, che svolgono attività direttamente connesse ai traffici portuali, le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.
Il Decreto stabilisce le modalità attuative per accedere al fondo volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
"Modifica delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico” ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 31 marzo 2021, n.77, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Il Decreto individua la tipologia ed i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento, destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali (comma 2-ter, lettera c dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101). Determina, inoltre, l’entità, le modalità e le condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento.
Decreto di attuazione dell’Asse IV del PON “Infrastrutture e reti” 2014-2020 finanziato a valere sul Fondo REACT –EU, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24 ottobre 2021, n. 2878
Il Decreto ministeriale disciplina le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi presso i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche.
In attuazione dell’articolo 1, commi 728-732, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, il Decreto definisce le modalità di attribuzione delle risorse (2 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), di notificazione all’eventuale proprietario, di pubblicità dell’avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell’articolo 73 del codice della navigazione.
Nell’ambito dell’attribuzione delle predette risorse, si stabiliscono, altresì, le modalità di assegnazione delle quote destinate alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.
Riparto della quota attribuita al settore portuale del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140.