Oggetto: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Decreto dirigenziale di impegno delle risorse di cui all’art.1, c. 613 della L.232/2016 che ha incrementato il Fondo di cui all’art.1, c.866 della L.208/2015
PSNMS: Comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla L.56/2014 ed ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato DM10 e biossido di azoto