Licenza comunitaria trasporto passeggeri - variazione sede e denominazione sociale

Se un’impresa, dopo aver ottenuto la licenza comunitaria, modifica la propria sede di stabilimento, l’indirizzo, la denominazione o la ragione sociale, ma non varia il codice fiscale, deve presentare domanda per sostituire la propria licenza comunitaria con una nuova.


Requisiti

Possesso licenza comunitaria in corso di validità


Richiesta nuova licenza per variazione sede o denominazione sociale

Dove

La richiesta deve essere presentata alla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 6.
Contatti, orari e modalità per presentazione domande e ritiro documenti

Documentazione

  • domanda compilata secondo il modello 1 e firmata dal titolare o dal legale rappresentante;
  • originale della licenza comunitaria da sostituire;
  • dichiarazione su modello 2 firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi del DPR n. 445/2000, per dimostrare il possesso dei previsti requisiti;
  • dichiarazione su modello 3 firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, per attestare l’elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia in base all’art. 85 del d. lgs. 159/2011;
  • dichiarazione su modello 4 di ciascuno dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, firmata dal soggetto interessato e accompagnata da copia di un suo documento di riconoscimento, per attestare l’assenza di misure di decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d. lgs. 159/2011;
  • copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o rappresentate legale;
  • il rilascio della licenza è subordinato all'assolvimento dell'obbligo del bollo consistente in due pagamenti da euro 16 effettuati tramite PAGOPA codice N019, tariffario nazionale.

Tutta la documentazione, scannerizzata in un unico file andrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) inserendo nell'oggetto "domanda di variazione della licenza comunitaria Impresa XYZ" al seguente indirizzo:

dg.ssa-div6@pec.mit.gov.it

Nel caso la modifica di denominazione o di ragione sociale comporti una variazione del codice fiscale, si applica la procedura di primo rilascio.


Tempi per il rilascio della licenza comunitaria

La licenza è rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il termine è sospeso:

  • in caso di assenza o incompletezza delle dichiarazioni indicate nella procedura;
  • se sono riscontrati ostativi che ne impediscono il rilascio;

In tali casi la licenza non può essere rilasciata fino alla corretta e completa integrazione delle dichiarazioni.


Contatti, orari e modalità per presentazione domande e ritiro documenti


Le informazioni riportate costituiscono un riepilogo in funzione delle richieste più frequenti provenienti dalle imprese.
Tuttavia non sono esaustive di tutte le prescrizioni vigenti, per le quali si rinvia alle circolari via via emanate ed alla normativa di riferimento.

Data di ultima modifica: 29/02/2024
Data di pubblicazione: 18/12/2017