La licenza comunitaria viaggiatori consente il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus.
Requisiti
Per ottenere il rilascio della licenza comunitaria l’impresa di autotrasporto di passeggeri su strada deve:
- essere autorizzata ad esercitare la professione di trasportatore su strada di persone (cfr. regolamento comunitario n. 1071/2009), e cioè essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) in posizione “attiva” (art. 3 Reg. 1073/2009). Competente all’iscrizione al REN è l’Ufficio di motorizzazione civile nel cui territorio ha sede l’impresa;
- essere in possesso di un titolo legale valido per esercitare servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus in ambito nazionale (autorizzazione per servizi regolari di linea o autorizzazione per servizi di noleggio con conducente), rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione, Provincia o Comune);
- non essere oggetto di interdittive secondo la legislazione antimafia in vigore (cfr. d. lgs. 159/2011).
Richiesta rilascio o rinnovo licenza comunitaria
Dove
La richiesta deve essere presentata alla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 6.
Contatti, orari e modalità per presentazione domande e ritiro documenti
Documentazione
- domanda compilata secondo il modello 1 e firmata dal titolare o dal legale rappresentante;
- dichiarazione su modello 2 firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi del DPR n. 445/2000, per dimostrare il possesso dei previsti requisiti;
- dichiarazione su modello 3 firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, per attestare l’elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia in base all’art. 85 del d. lgs. 159/2011;
- dichiarazione su modello 4 di ciascuno dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, firmata dal soggetto interessato e accompagnata da copia di un suo documento di riconoscimento, per attestare l’assenza di misure di decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d. lgs. 159/2011;
- copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o rappresentate legale.
Il rilascio della licenza è subordinato all'assolvimento dell'obbligo del bollo consistente in DUE pagamenti da euro 16,00 (oppure un solo pagamento cumulativo da euro 32.00) effettuati tramite PAGOPA codice N019, tariffario nazionale.
Tutta la documentazione, scannerizzata in un unico file andrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
Tempi per il rilascio della licenza comunitaria
La licenza è rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Tuttavia con l’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e l’obbligatorietà delle verifiche previste dalla norma, il termine di rilascio è sospeso dalla richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura del capoluogo di provincia in cui ha sede l’impresa.
La Prefettura ha tempo 30 giorni dalla richiesta per rilasciare la predetta comunicazione (decorso detto terminel'Amministrazione può procedere al rilascio).
Alla luce di quanto sopra, il termine massimo per il rilascio della licenza è di 60 giorni.
Inoltre il termine è sospeso:
- in caso di assenza o incompletezza delle dichiarazioni indicate nella procedura;
- se sono riscontrati ostativi che ne impediscono il rilascio;
In tali casi la licenza non può essere rilasciata fino alla corretta e completa integrazione delle dichiarazioni.
Contatti, orari e modalità per presentazione domande e ritiro documenti
Le informazioni riportate costituiscono un riepilogo in funzione delle richieste più frequenti provenienti dalle imprese.
Tuttavia non sono esaustive di tutte le prescrizioni vigenti, per le quali si rinvia alle circolari via via emanate ed alla normativa di riferimento.