Permesso provvisorio di guida per visita rinnovo patente in CML oltre scadenza

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può, dopo aver prenotato la visita, richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.
Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada

  • per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni
  • per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.

La richiesta del permesso può essere fatta a

  • Commissione medica locale
  • Agenzia di pratiche auto
  • Ufficio motorizzazione civile.

Il permesso

  • può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in CML 
  • non può essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), come ad esempio
    • obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - comma 6 del Codice della strada); il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall'ordinanza del Prefetto
    • revisione
      • tuttavia nel caso sulla patente da rinnovare in CML sia disposta
        • una revisione "tecnica" (esame di idoneità di teoria e pratica presso un Ufficio motorizzazione civile) il permesso può essere rilasciato solo dall'Ufficio motorizzazione civile dopo che sia stato prenotato l’esame di revisione (come precisato a pagina 5 della Circolare protocollo.2257 del 22 gennaio 2021)
        • una revisione psico-fisica prevista dell'articolo 128 del Codice della strada, commi 1-bis (coma superiore a 48 ore comunicato dai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia) o 1-quinquies (patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente accertate in soggetti già titolari di patente da parte dei medici certificatori per la patente anche in occasione di visite medico-legali non relative alla patente) il permesso può essere rilasciato solo dall'Ufficio motorizzazione civile in favore del conducente che presenti una data di prenotazione della visita presso una CML effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revisione e successiva alla data di scadenza della validità della patente di guida (come precisato dalla circolare protocollo 1855 del 20 gennaio 2023
    • sospensione
    • revoca
    • altri ostativi

Richiesta permesso provvisorio di guida a Commissione medica locale (CML) o Agenzia di pratiche auto

Documentazione

Se sulla patente non sono presenti ostativi è rilasciato il permesso di guida provvisorio.

Se sulla patente sono presenti ostativi all'interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare l’Ufficio motorizzazione civile per eventuali ulteriori informazioni.
I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall'agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore.

Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l’Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile.

Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
Tuttavia la CML (non l'agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se:

  • dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili
    oppure
  • è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili

Per il rilascio del nuovo permesso non occorre un nuovo pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO.


Richiesta permesso provvisorio di guida a un Ufficio motorizzazione civile

Documentazione


Le istruzioni di dettaglio e i modelli delle comunicazioni da rilasciare sono indicati nei seguenti documenti

Data di ultima modifica: 30/05/2024
Data di pubblicazione: 17/03/2022