Conversione patente estera

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.


Conversione patente rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) 

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  

Se la patente da convertire è scaduta, o comunque non è più valida per circolare in Italia secondo le regole indicate sopra, è sempre possibile presentare la domanda di conversione.

In questo caso, se la patente è scaduta  

  • da meno di 5 anni occorre presentare la ricevuta della visita di idoneità psicofisica e potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e la presenza di eventuali provvedimenti sanzionatori sul documento di guida, cioè sospensione, revoca, ritiro: le patenti sospese o revocate non possono essere convertite
  • da più di 5 anni, come previsto dalla circolare prot.29853 del 26 settembre 2022, se non ci sono altri motivi che impediscono il rilascio della patente
    • per ottenere la consegna della patente italiana l'interessato dovrà prima presentare specifica domanda per sottoporsi ad esperimento di guida (articolo 126 , comma 8-ter, del Codice della strada)
    • in alternativa, la patente italiana dovrà essere consegnata insieme alla notifica di un provvedimento di revisione di idoneità tecnica della patente (articolo 128 Codice della strada); se non si supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata (articolo 130, comma 1, lettera. b, del Codice della strada) e la patente estera oggetto di conversione non potrà essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa.

Il termine dei 5 anni per valutare la scadenza della patente comunitaria da convertire è calcolato:

  • per le patenti senza scadenza, dal giorno successivo al compimento dei 2 anni di residenza in Italia;
  • per le patenti con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea,
    • dal giorno successivo al 19/01/2015, se si è residenti in Italia da prima del 19/01/2013 (data di entrata in vigore della direttiva UE citata)
    • dal giorno successivo al compimento dei 2 anni di residenza in Italia, se la residenza è stata acquisita dopo il 19/01/2013.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea o dello spazio SEE

  • rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada
  • sospese o revocate dallo Stato che le ha rilasciate.

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.


Richiesta conversione patente UE/SEE

Dove

Ufficio Motorizzazione Civile

Documentazione

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata


Conversione patente rilasciata da uno Stato NON appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) 

Chi ha una patente di guida rilasciata da uno Stato non UE o non SEE può guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. La patente estera deve essere in corso di validità. Oltre alla patente estera occorre avere un permesso internazionale (rilasciato dallo Stato che emesso la patente estera) oppure una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente estera.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Se non è possibile la conversione occorre conseguire la patente italiana per esame.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
  • Algeria
  • Andorra (accordo valido fino al 31 agosto 2029) 
  • Argentina
  • Bosnia ed Erzegovina (accordo valido fino al 17 marzo 2030)
  • Brasile (nuovo accordo valido fino al 28 aprile 2030)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 22 agosto 2028)
  • Kosovo (accordo valido fino al 29 gennaio 2030)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento settembre 2012 dei modelli di patente successivi all'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (nuovo accordo valido fino al 3 giugno 2030)
  • Moldova (nuovo accordo valido fino all'8 novembre 2030)
  • Principato di Monaco
  • Gran Bretagna e Irlanda del nord (applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man, Baliato di Jersey) (accordo valido fino al 30 marzo 2028, prorogabile con consultazioni ) 
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo valido fino al 17 dicembre 2028)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
  • Taiwan
  • Tunisia (nuovo accordo valido fino al 20 luglio 2030)
  • Turchia (accordo valido fino al 18 luglio 2028)
  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

La conversione è possibile, senza altre prove o esami, solo se

  • la patente estera è in corso di validità (cioè non è scaduta) e se è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • la conversione è richiesta entro un determinato periodo dall'acquisizione della residenza in Italia, diverso a seconda dello Stato che ha rilasciato la patente sulla base dello specifico accordo di conversione stipulato con l'Italia, come precisato dalla circolare prot.31762 del 24 ottobre 2023 per quanto riguarda gli accordi vigenti:
    • 4 anni (Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina) o 6 anni (Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Kosovo, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Serbia, Tunisia, Turchia, Marocco, Moldova): se si è residenti da più di 4 o 6 anni la domanda di conversione di patenti rilasciate da questi Stati è respinta senza nemmeno la possibilità di fare l'esame di revisione
    • 6 anni per tutte le altre patenti rilasciate dagli Stati che negli specifici accordi di conversione con l'Italia non hanno indicato alcun limite; in questi casi chi è residente in Italia da più di 6 anni può presentare la richiesta di conversione ma, se non ci sono altri motivi che impediscono il rilascio, la patente italiana dovrà essere consegnata insieme alla notifica di un provvedimento di revisione di idoneità tecnica della patente (articolo 128 Codice della strada); se non si supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata (articolo 130, comma 1, lettera. b, del Codice della strada) e la patente estera oggetto di conversione non potrà essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa.

Richiesta conversione patente non UE/SEE

Dove

Ufficio motorizzazione civile 

Documentazione

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione ufficiale del documento di guida.

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata

 

Data di ultima modifica: 09/12/2025
Data di pubblicazione: 09/02/2016