I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall'articolo 79 del Codice della strada.
Quando fare la revisione periodica
La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Queste scadenze si applicano a
- autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
- autocaravan con massa massima inferiore, uguale o superiore ai 3.500 Kg, rientranti nella categoria M1
- motoveicoli e ciclomotori
- rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (dal 2018).
La revisione è invece prevista ogni anno per
- autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
- autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
Dove
La revisione può essere effettuata presso
- Uffici motorizzazione civile
per tutti i veicoli - Officine autorizzate
solo per:
- autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. oppure superiore a 3.500 Kg se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
- autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi
- ciclomotori e motoveicoli
Richiesta revisione in un Ufficio motorizzazione civile
*** Avviso***
Attualmente presso una parte degli Uffici motorizzazione civile non è possibile effettuare:
- Revisione periodica autoveicoli di massa non superiore a 3500 kg;
- Revisione ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli.
Lo stabilisce la Circolare del 21 maggio 2020 prot.3352.
Si suggerisce di fare una verifica diretta presso l'Ufficio motorizzazione civile scelto prima di effettuare il pagamento della tariffa.
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Documentazione
- per revisione presso gli Uffici motorizzazione civile: domanda su modello TT2100 disponibile
- allo sportello dell'ufficio
- online sul Portale dell'automobilista
- per revisione presso gli Uffici motorizzazione civile: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N046-DIRITTI € 45,00 - REVISIONE VEICOLI
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - per revisioni effettuate presso le Office autorizzate: circa 79 euro (iva inclusa)
Dopo la richiesta occorre prenotare la visita e prova del veicolo.
Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione, da applicare sulla carta di circolazione.
In caso di esito negativo
- se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese
- se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.
Sanzioni
Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. L'organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione (articolo 201, comma 1 bis, lettera g bis del Codice della Strada).