Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica (art.10).
articolo
Testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica. Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, ed all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978