Legge numero 166 del 27/05/1975

Descrizione breve

Gli articoli 9 e 16 della Legge numero 166 del 27/05/1975 "Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia" regolamentano la concessione dei contribuiti per il risanamento di complessi edilizi di proprietà pubblica.

Art. 9

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno -medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministero per i lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni, Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge l novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'art. 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato art. 6. I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'Istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge l novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

Il Ministro per i lavori Pubblici – Presidente del comitato per l'edilizia residenziale – provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'art. 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'Ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975. I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuatari a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti. I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'art.11 nell'ambito delle singole regioni. Il riscontro di legittimità della Corte dei Conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.

Data emissione
27-05-1975
Tipologia atto
Legge
Numero
166
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
148
Data di ultima modifica: 18/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016