Legge di conversione numero 492 del 16/10/1975

Descrizione breve

E' la legge di conversione del decreto legge 13 agosto 1975, n.376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, e riguarda la concessione di contributi per la costruzione di immobili residenziali.


Art. 6 Edilizia convenzionata.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; e del titolo Il del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno fìnanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975, provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso art. 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi Il termine preVisto dal successivo art. 13 della citata legge. 27 maggio 1975. n. 166,7 decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato. I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono , prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976. La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, di cui al primo comma dell'art. Il della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

Art. 7 Cooperative edilizie

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975. La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi in onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179. è autorizzato altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10 Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. ti. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo. secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

Data emissione
16-10-1975
Tipologia atto
Legge
Numero
492
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Data di ultima modifica: 25/01/2023
Data di pubblicazione: 01/02/2016