Direttiva Ministeriale protocollo B3/2/220 del 29/01/2004

Descrizione breve

Metodologia di ripartizione dei fondi ordinari di bilancio 2004 per gli interventi di edilizia demaniale.

testo
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ai sensi dell'art. 14 della legge 11.2.1994 n. 109 e s.m., al fine di determinare i criteri per la ripartizione dei fondi ordinari di Bilancio 2004 per gli interventi di edilizia demaniale emana la seguente DIRETTIVA La Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali, del Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia, curerà che la ripartizione dei fondi di bilancio 2004 relativi ai capitoli 1783, 7341 e 7344, venga predisposta secondo un criterio che tenga conto della consistenza numerica delle province presenti nell'ambito territoriale di competenza di ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, nonché della consistenza del patrimonio immobiliare da manutenere. A tal fine i Provveditorati regionali potranno essere suddivisi in tre gruppi, sulla base del numero delle province attualmente presenti e precisamente: - gruppo 1, con 9 province o più; - gruppo 2, con province comprese tra 5 e 8; - gruppo 3, fino a 4 province.- Quindi, posto pari a 1 il valore attribuito alle regioni con il minor numero di province, alle altre potrà essere attribuito un fattore di ponderazione pari a 1,3 e 2,5 sulla base dei quali può essere calcolata una prima ripartizione dei fondi. Per quanto attiene, in particolare, il cap. 7341 (manutenzione straordinaria), sarà utilizzato un ulteriore criterio: i dati risultanti dalla ripartizione per province saranno mediati con quelli derivanti dalla consistenza regionale del patrimonio immobiliare demaniale quale risulta dalla pubblicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. R.G.S.. I dati risultanti da tale ripartizione saranno poi corretti tenendo conto che il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio gode di una consistente assegnazione a parte, relativa al cap. 7340, destinata agli interventi per gli immobili in uso alla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte Costituzionale ed organismi internazionali. I dati potranno essere ulteriormente elaborati per quanto attiene al Mezzogiorno, per far si che sia assicurata la quota parte di spettanza pari al 40% ai sensi della legge 1.3.1986 n. 64. Arrotondamenti ed aggiustamenti saranno effettuati tenendo conto della capacità di spesa dei singoli Provveditorati dimostrata negli anni precedenti. 29.01.2004 IL MINISTRO (Pietro Lunardi)

Data emissione
29-01-2004
Tipologia atto
Direttiva ministeriale
Protocollo
B3/2/220
Data di ultima modifica: 16/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016