Approvazione di modificazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del lazio, relative alla proroga dei termini di cui alla lett. d) dell’art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997.
Testo:
VISTA La legge 7 agosto 1997, n. 270;
VISTI i Decreti dcl Presidente del Consiglio dci Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti Ia costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: “Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio” pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;
VISTA Ia deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999 con la quale, al punto 5 del dispositivo, Ia Commissione ex lege n. 270/1997, nell'intento di assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi ricompresi nel Piano, ha stabilito il differimento al 31 dicembre 1999 del termine di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), della legge 7 agosto 1997, n. 270, subordinandolo all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge concernente “Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubilco del 2000”;
VISTO il parere favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dcll'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;
VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494 recante: “Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000”;
CONSIDERATO che Ia suddetta legge, all'art. 7, co. 4, prevede che il termine della left. d), dell'art. 1, co. 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270 è prorogato al 31 dicembre 1999;
RITENUTO, in coerenza con Ia volontà espressa dalla Commissione, di dover assentire il differimento dei termini di cui alla lett. d) dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997, al 31 dicembre 1999, per tutti gli interventi ricompresi nel Piano;
DECRETA
articolo 1
1 . I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.
Roma, li 19.01.2000
f.to Massimo D'Alema