A parziale modifica dell’art. 7, c. 2, del decreto n. 2523 del 27 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, il termine per l’inizio dei lavori ricadenti nel Piano Operativo Regionale non può essere superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di cui all’art. 6, c. 3 del suddetto decreto n. 2523 del 27 dicembre 2001;
A parziale modifica di quanto stabilito dall’art. 2 del D.M. 15 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2004 il termine per l’inizio dei lavori ricadenti in ciascun piano operativo regionale non può essere superiore a venti mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento di rimodulazione del suddetto piano operativo.
testo
VISTO il comma 1 dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da Comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;
VISTO il D.Lvo. 30 luglio 1999, n. 300 con il quale il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dei Lavori Pubblici sono stati unificati nel nuovo dicastero che ha assunto la denominazione di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO l’art. 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l’altro, un limite d’impegno quindicennale di 80 miliardi (pari a € 41.326.552,00) per l’anno 2002 per l’attuazione delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all’anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all’art. 2, c. 63, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO il D.M. n. 2523 del 27 dicembre 2001, registrato alla Corte dei Conti l’11 aprile 2002, registro 1, foglio 200, pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 2002, n. 162, con il quale una quota pari ad Euro 20.658.276,00 del limite quindicennale di Euro 41.316.552,00 previsto a partire dall’anno 2002 dal menzionato art. 145, comma 33, della legge 388/2000 è stata destinata al finanziamento di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 alloggi in affitto” finalizzato ad ovviare e alleviare le più manifeste condizioni di disagio abitativo;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 2002 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l’anno finanziario 2003 nel quale è stato inscritto, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il capitolo 7437 con la dizione, “contributi quindicennali per l’abbattimento del tasso d’interesse sui mutui agevolati concessi ad imprese, cooperative e loro consorzi ed agli istituti autonomi case popolari, per la realizzazione di un programma a carattere nazionale di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato” per il limite di Euro 41.326.552,00 previsto dalla menzionata legge 388/2000;
VISTO il D.M. n. 149 del 17 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 con il quale è stata tra l’altro ripartita tra le Regioni una quota del limite d’impegno di cui al cap. 7437, pari ad Euro 20.658.276,00;
VISTO il D.M. 13 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile successivo che, tra l’altro, ha prorogato al 10 ottobre 2003 la presentazione da parte delle Regioni e province autonome dei “Piani operativi regionali” inerenti agli interventi di cui trattasi;
VISTO il D.M. n. 795 del 29 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2004 con il quale sono stati ammessi ai finanziamenti di cui all’art.2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale 17 marzo 2003, i piani operativi regionali trasmessi dalle regioni;
VISTO il decreto ministeriale n. 1768 del 29 dicembre 2003 con il quale è stato autorizzato l’impegno della sola quota di € 20.658.276,00 del limite quindicennale d’impegno di cui all’art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero sul capitolo n. 7437 a decorrere dall’anno 2002, già ripartita tra le regioni con il citato decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003;
VISTO l’art. 7 del citato decreto ministeriale n. 2523 del 27 dicembre 2001 che stabilisce che l’inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 27 maggio 2004, del decreto di ammissione ai finanziamenti di cui all’art. 2 dei piani operativi regionali;
CONSIDERATO che alle regioni è stata concessa la facoltà di adottare provvedimenti di rimodulazione dei piani operativi regionali finalizzati a delineare i programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l’impegno e quelli la cui realizzazione è connessa al completo finanziamento del programma;
VISTO il decreto 15 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2004, che all’art. 2 stabilisce che il termine per l’inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non può essere superiore a tredici mesi decorrenti dalla data del relativo provvedimento regionale di rimodulazione da approvare entro il 30 ottobre 2004;
VISTO il decreto legge 6 settembre 2004, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246, che ha reso indisponibili, trasformandoli in economie di bilancio sin dal 1 gennaio 2003, i finanziamenti disponibili sul capitolo n. 7444 dello stato di previsione di questo Ministero, tra cui il limite quindicennale di € 25.822.845,00 destinato al programma in argomento;
CONSIDERATE le richieste pervenute dalle Regioni Lazio e Valle d’Aosta che, in considerazione delle difficoltà derivanti dai ridotti stanziamenti per il programma in oggetto intervenute in sede di predisposizione dei piani operativi regionali, hanno deliberato di coprire, con fondi regionali, la differenza tra il finanziamento statale attualmente disponibile e la somma precedentemente stabilita in sede di programmazione dei P.O.R., chiedendo in conseguenza lo slittamento del termine per l’inizio dei lavori, onde poter assolvere ai numerosi adempimenti tecnico-amministrativi e porre tutti i soggetti attuatori (Regioni, Comuni, cooperative e imprese) nella condizione di disporre di un adeguato periodo di tempo per l’avvio degli interventi di che trattasi;
RITENUTO opportuno aderire alle richieste di slittamento del termine per l’inizio dei lavori degli interventi in argomento, in considerazione dell’interesse pubblico connesso con gli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all’esercizio delle competenze nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è stato attribuito all’On. Ugo Giovanni Martinat il titolo di Vice Ministro;
D E C R E T A:
Art. 1 – A parziale modifica dell’art. 7, c. 2, del decreto n. 2523 del 27 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, il termine per l’inizio dei lavori ricadenti nel Piano Operativo Regionale non può essere superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di cui all’art. 6, c. 3 del suddetto decreto n. 2523 del 27 dicembre 2001;
Art. 2 – A parziale modifica di quanto stabilito dall’art. 2 del D.M. 15 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2004 il termine per l’inizio dei lavori ricadenti in ciascun piano operativo regionale non può essere superiore a venti mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento di rimodulazione del suddetto piano operativo.
Roma, Il Vice Ministro (On. Ugo Martinat)