In attuazione del PNSS 2030, il D.M. 408 del 22/12/2022 ha previsto il riparto del finanziamento per i programmi di intervento a favore della protezione dei pedoni destinati ai 14 Grandi Comuni di cui al rapporto annuale ISTAT sull’incidentalità stradale. Il termine per la presentazione dei programmi con le proposte di intervento è fissato all'11 aprile 2023.
Miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni nei 14 “Grandi Comuni” e relative F.A.Q.
F.A.Q. relative al D.M. 408 del 22/12/2022 sul riparto del finanziamento dei programmi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni nei 14 “Grandi Comuni” di cui al rapporto annuale ISTAT sull’incidentalità stradale.
1 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI (ART.4 COMMA 1 DECRETO): la realizzazione degli interventi di cui all'art.4 comma 1 riguarda sia interventi di nuova realizzazione sia interventi volti a migliorare situazioni esistenti?
Gli interventi finanziabili dal DM in oggetto sono finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, pertanto potranno essere realizzati interventi sia nuovi che di miglioramento della situazione esistente, con l’esclusione pertanto di interventi di manutenzione ordinaria. Anche nel caso di proposte di interventi sull’esistente si chiede di individuare specificatamente i fattori di rischio presenti in loco e di effettuare una scelta dell' intervento più efficace.
2 - Il finanziamento copre anche la progettazione ab origine di nuovi interventi, quali l’istituzione di zone 30 o di isole ambientali?
Il finanziamento copre sia i costi per la progettazione che quelli per la realizzazione di “zone 30” e ” isole ambientali” . Non può coprire solo i costi di progettazione.
3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI (ART.4 COMMA 1 DECRETO): possono rientrare nelle tipologie citate interventi attualmente in fase di sperimentazione?
No. Gli interventi sperimentali, sia che si tratti di una nuova sperimentazione o di una sperimentazione già proposta, non posso rientrare tra le opere oggetto di finanziamento.
Si porta come esempio la sperimentazione del sistema "LIGHTGUARD SYSTEMS", riguardante l'installazione di sistemi di segnalazione luminosa degli attraversamenti pedonali, iniziata il 7/11/2022, autorizzata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con Decreto 83/2022 del 9 maggio 2022.
4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI (ART.4 COMMA 1 LETT.B DECRETO): cosa si intende per “altri interventi similari”? Può rientrarvi, a titolo esemplificativo, la trasformazione di attraversamenti pedonali esistenti in potenziati, ovvero ad illuminazione rafforzata, o gli stessi ricadono nella fattispecie ex art. art. 4 comma 1 lettera d)?
Può essere migliorato o realizzato ex novo qualsiasi tipo di attraversamento pedonale, secondo il criterio richiamato all'art.7 del DM, nella fattispecie gli interventi di miglioramento di visibilità di un attraversamento ricadono nella casistica prevista all'art.4 c.1 lettera d. e dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto già da Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione. In particolare, In sede di trasmissione della proposta, compilando le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento, dovrà essere dettagliato cosa si intende per trasformazione di attraversamenti pedonali esistenti in "potenziati" ed “ illuminazione rafforzata".
5 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI (ART.4 COMMA 1 LETT.D DECRETO): Rientrano in questa fattispecie anche interventi atti al miglioramento dall’avvistabilità dei pedoni, quali, a titolo esemplificativo, la riduzione della sezione di attraversamento dei pedoni mediante l’allargamento del marciapiede?
Si, rientrano in questa fattispecie tutti gli interventi mirati al miglioramento della visibilità dei pedoni, e quindi anche quello in esempio sempre nel rispetto di quanto previsto da Codice della strada e relativo Regolamento.
6 - Il programma relativo al piano da inviare all’indirizzo mail dg.ssa-div.1@pec.mit.gov.it corredato dalle schede relative agli interventi prescelti, deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell’ente o è sufficiente la sottoscrizione da parte del RUP?
Per la presentazione del programma di interventi è sufficiente la firma del RUP in quanto ci si trova in una fase istruttoria.
7 - È possibile procedere ad integrazioni o modificazioni della proposta presentata, successivamente all’approvazione da parte del Ministero o in seguito a diniego totale o parziale?
Si, a condizione che il Comune approvi il programma con delibera e si addivenga alla stipula della convenzione entro il 9 luglio 2023 (150 gg dalla pubblicazione in GURI del DM 408). Le successive modifiche sono regolate dalla Convenzione.
8 - Per quanto riguarda la compilazione delle schede, nella scheda 2 "analisi generale e specifica dell'incidentalità" si chiede la popolazione residente e la sua evoluzione nel triennio (A.1), inoltre si richiedono i dati quantitativi sull'incidentalità (A.2). Questi dati sono da ricavarsi a livello di comune? Oppure è necessario un livello di dati più dettagliato? Con specifico riferimento al punto A.2.2, l'evoluzione nell'ultimo quinquennio è sufficiente oppure è necessario indicare i dati del decennio?
Per quanto riguarda i dati di incidentalità di cui al punto A.2, nel caso di intervento puntuale, riportare anche, qualora disponibili, i dati quantitativi specifici dell’area oggetto dell’intervento, ed in particolare quelli relativi all’incidentalità di pedoni (morti, feriti ed incidenti). Nel caso non si disponga di dati specifici dell’incidentalità nel luogo oggetto di proposta di intervento è possibile riportare i dati estesi all’intero Comune, sempre riferiti alla componente pedone. Con riferimento ai dati di cui al punto A.2.2 è sufficiente il quinquennio.
9 - Tipologia di interventi ammissibili:
- installazione nelle zone 30 di dispositivi di controllo elettronico della velocità
Non è possibile avanzare proposte che prevedano l’installazione di dispositivi di controllo della velocità. Non rientrano nelle finalità del decreto.
- realizzazione marciapiedi
Si è possibile, evidenziando il perché si è scelto una via/piazza piuttosto che un’altra. Meglio se interventi di completamento di percorsi perdonali.
- ubicazione dissuasori
E’ possibile solo a protezione di aree pedonali e utilizzando soluzioni previste dal codice della strada e suo regolamento di attuazione.
- realizzazione sovrapassaggi pedonali
Si è possibile.
10 - Ai sensi dell'art.4 comma 3 del decreto per essere ammessi al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 lettera d) occorre dimostrare il completo utilizzo dei fondi vincolati di cui all'art. 208 comma 4 lettera a) CDS. In che modo deve essere dimostrato? Cosa bisogna indicare o produrre?
Nel caso in cui si propongano interventi sulla segnaletica verticale ed orizzontale (ad esempio per gli attraversamenti pedonali) con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 del DM 408/2022, bisogna indicare in allegato alla “Scheda 1 proposta di intervento”:
- una sintetica descrizione degli interventi realizzati con i proventi incassati nel 2019 ad integrazione della relazione presentata nell’anno 2020 presente sul portale del Ministero dell’interno;
- una sintetica descrizione degli interventi realizzati con i proventi incassati nel 2020 ad integrazione della relazione presentata nell’anno 2021 presente sul portale del Ministero dell’interno;
con riferimento all’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 208 comma 4 lettera a) del Codice della Strada (primo rigo del quadro 4 della relazione presente sul portale).
Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 andrà riportata la somma complessiva degli interventi realizzati.
11 - Acquisizione del CUP: viene richiesto in sede di inoltro della richiesta o può essere comunicato in un secondo momento?
Nel DM in oggetto all'art.11 viene specificato che il Comune si impegna a richiedere i Codici Unici di Progetto (CUP), relativi agli interventi del programma da realizzare di cui all’art. 2, ed a inserirli nelle Convenzioni da stipulare con il Ministero, pertanto, si chiede di trasmetterli prima della stipula della Convenzione.
12 - L'importo da indicare è comprensivo di tutte le voci del Q.E. (IVA, sicurezza, imprevisti, incentivo ecc.)?
L'importo da indicare è il costo complessivo dell'intervento corrispondente al totale delle voci del QE.
13 - L' IVA da applicare in relazione ai diversi tipi di intervento (Nuovi attraversamenti APL e semplici adeguamenti di quelli esistenti).
Si rimanda a quanto stabilito in merito dall’Agenzia delle entrate e relative circolari.
14 - Dal momento che il termine per la presentazione dei programmi con le proposte di intervento, fissato al 10 aprile 2023, cade in un giorno festivo, è previsto lo slittamento del termine al successivo giorno non festivo?
Sì, il termine si intende fissato al giorno 11 aprile 2023.