Regolamento applicativo del Titolo IV della Legge 14 giugno 1989, n.234 in materia di Albi Speciali delle Imprese navalmeccaniche.
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ed in particolare le norme di cui al titolo IV della citata legge;
Tenuto conto degli impegni derivanti per l'Italia dall'appartenenza all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed alla Comunita' economica europea, con particolare riferimento al coordinamento delle politiche industriali dei Paesi membri nel settore dell'industria cantieristica navale, nonche' delle esigenze di seguire l'evoluzione della capacita' produttiva globale in relazione agli sviluppi del mercato internazionale della costruzione navale;
Tenuto conto che, in previsione della progressiva riduzione dell'intervento pubblico nel settore conseguente ai predetti impegni internazionali, occorre assicurare un adeguato controllo della capacita' produttiva, in linea con gli orientamenti a suo tempo espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella sua deliberazione del 19 giugno 1984 (Approvazione del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali) per evitare che variazioni delle potenzialita' produttive creino le premesse per ulteriori squilibri del mercato e dell'assetto occupazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative e le norme di organizzazione e funzionamento degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Sentito il comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 212 del 21 febbraio 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni.
1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.
2. Nel presente regolamento il termine "albi", senza ulteriori specificazioni, indica gli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Ai fini del presente regolamento, si considerano:
a) "imprese di costruzione navale": le imprese che eseguono nei propri stabilimenti lavori di costruzione di navi e galleggianti;
b) "imprese di riparazione navale": le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione, trasformazione e manutenzione di navi e galleggianti;
c) "imprese di demolizione": le imprese che effettuano a mezzo di proprie strutture impiantistiche la demolizione di navi e galleggianti.
Art. 2. Tenuta e struttura degli albi.
1. Gli albi di cui all'art. 19 della legge sono tenuti dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.
2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero, è individuato, nell'ambito della Direzione generale del naviglio, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi. Il funzionario preposto all'ufficio responsabile della tenuta degli albi è altresì il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutto quanto attiene la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione delle imprese degli albi.
3. Ciascun albo è costituito da separati atti di iscrizione firmati dal direttore generale del naviglio e dal funzionario preposto all'ufficio responsabile degli albi, raggruppati, per quanto riguarda le imprese di costruzione e riparazione navale, in base alle categorie dimensionali di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
4. Ciascun atto di iscrizione, regolarmente datato e protocollato, è contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di iscrizione e deve contenere l'oggetto dell'iscrizione stessa con le seguenti indicazioni:
a) elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale);
b) sede legale dell'impresa;
c) numero di stabilimenti di cui dispone l'impresa e loro localizzazione;
d) fascia dimensionale cui appartiene l'impresa;
e) per le sole imprese di costruzione navale, livello della capacità produttiva, dimensione massima dell'unità realizzabile in ciascuno degli stabilimenti di cui dispone l'impresa;
f) ogni ulteriore indicazione, purché di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione della legge e del presente regolamento.
Art. 3. Domanda di iscrizione.
1. Per ottenere l'iscrizione negli albi i richiedenti devono rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, corredandola dei documenti di cui ai successivi commi del presente articolo e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento.
2. Le imprese che richiedono l'iscrizione agli albi, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, devono produrre la documentazione attestante:
a) Per le imprese individuali:
1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con indicazione della specifica attività dell'impresa;
2) cittadinanza italiana del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri purché l'impresa abbia sede legale e cantiere ubicati in territorio nazionale e si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedano un trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione agli albi è consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea non residenti in Italia, purché l'impresa abbia sede legale e cantieri ubicati in territorio nazionale.
b) Per le imprese costituite in forma societaria:
1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della specifica attività dell'impresa;
2) vigenza rilasciata dal competente tribunale civile;
3) atto costitutivo e statuto, depositati presso la cancelleria commerciale del competente tribunale civile, in copia autentica. Per le imprese costituite in forma cooperativistica, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ovvero nello schedario generale delle cooperative;
4) cittadinanza italiana per tutti gli amministratori, ferma restando l'equiparazione, ai cittadini italiani, dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
3. Vanno inoltre prodotti i seguenti documenti:
a) documento rilasciato dal tribunale civile competente, attestante che l'impresa richiedente non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale;
b) attestazione del pagamento del diritto fisso e del diritto annuale richiesti per l'iscrizione agli albi speciali;
c) le schede informative di cui all'allegato A e all'allegato B del presente regolamento debitamente compilato in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge;
d) dichiarazione con firma autenticata del titolare o degli amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa che non siano in corso accertamenti amministrativi o procedure giudiziali per responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori e/o infrazioni alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore. In caso di sussistenza degli stessi, le imprese richiedenti devono produrre idonea documentazione comprovante il tipo degli accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso, e/o le infrazioni accertate.
4. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma nonché quelli di qui alle lettere a) e b) del terzo comma del presente articolo devono essere in regola con la normativa in materia di bollo e devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda di iscrizione.
Art. 4. Procedure d'iscrizione, aggiornamento dati e sospensione o cancellazione dell'iscrizione.
1. L'ufficio responsabile della tenuta degli albi procede all'istruttoria e sottopone la domanda d'iscrizione, per il relativo parere, al comitato di cui all'art. 21 della legge, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza è stata ad esso inoltrata per il parere stesso.
2. Con il medesimo procedimento di cui al comma precedente, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi provvede all'aggiornamento dei dati riportati in ciascun atto di iscrizione, sulla base dell'informativa fornita dalle imprese iscritte agli albi, in ordine agli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento, ovvero su specifica istanza dell'impresa iscritta agli albi ovvero in ogni altro caso in cui il Ministero della marina mercantile sia comunque venuto a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto comma ed abbia al riguardo effettuato gli opportuni accertamenti.
3. Allorché abbia notizia del verificarsi di una delle circostanze di cui all'art. 22 della legge, il responsabile della tenuta degli albi sottopone al comitato di cui all'art. 21 della legge stessa, per il relativo parere, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dell'iscrizione, sui quali il comitato si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza è stata ad esso inoltrata.
4. Il procedimento d'iscrizione agli albi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione.
5. Il procedimento di sospensione dell'iscrizione agli albi o di cancellazione di un'impresa dagli albi deve concludersi nel termine di novanta giorni dal suo inizio.
6. Ai fini del presente articolo è fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5. Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di costruzione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilità, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti per la massima unità realizzabile nello stabilimento nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti, suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
3. Le imprese interessate dovranno altresì comprovare la disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di strutture impiantistiche dimensionalmente idonee alla costruzione di unità definite all'art. 1 della legge, per un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata. In particolare, le imprese che effettuano la costruzione di unità a scafo metallico, dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime, salvo quanto prescritto all'art. 10 del presente regolamento:
a) area di stoccaggio di materiali siderurgici adeguatamente servita da mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi;
b) una officina attrezzata con impianti, macchinari e mezzi di sollevamento per la lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e profilati;
c) mezzi idonei a garantire la movimentazione di parti di scafo, nonché di tutti i componenti di allestimento e di apparato motore delle unità costruibili;
d) bacino o scalo, ovvero piattaforma, o altro mezzo di varo idoneo per navi di dimensioni e peso non inferiori a quelle previste dall'art. 1 della legge;
e) disponibilità di aree operative coperte e/o scoperte servite di energia elettrica ed acqua;
f) idoneo magazzino per deposito dei componenti di allestimento ed apparato motore semilavorati o finiti;
g) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
4. Le strutture impiantistiche previste nel comma precedente dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
5. Le imprese che effettuano la costruzione di unità il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici, in luogo delle strutture di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) ed f) del terzo comma del presente articolo dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime:
a) area coperta per lo stoccaggio di materie prime;
b) officina protetta dal pulviscolo munita di impianti per il controllo della temperatura e del tasso di umidità al fine della lavorazione di componenti di scafo;
c) scalo e mezzi di sollevamento;
d) magazzino di deposito dei materiali di allestimento e apparati motori, semilavorati o finiti.
6. Le strutture impiantistiche previste nel quinto comma del presente articolo dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
7. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
8. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, l'impresa dovrà produrre il bilancio approvato e certificato dell'ultimo esercizio prima di quello in corso, corredato delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, e degli altri allegati di cui è prescritto il deposito presso il tribunale. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dovranno produrre una scheda riassuntiva dello stato patrimoniale e del conto economico, e copia delle dichiarazioni fiscali per le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto, riferite all'ultimo anno solare.
9. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
Art. 6. Capacità produttiva delle imprese di costruzione navale.
1. La capacità produttiva delle imprese che effettuano la costruzione di navi a scafo metallico sarà determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge sulla base:
a) dell'indice medio di produttività per addetto registrato dall'industria italiana di costruzione di navi a scafo metallico nel quinquennio antecedente l'anno di entrata in vigore del presente regolamento;
b) delle strutture impiantistiche e della forza lavoro di ciascuno stabilimento;
c) dell'organizzazione produttiva dell'impresa e dello svolgimento di eventuali attività diverse dalla costruzione navale.
2. Nel caso di imprese che costruiscono unità il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici la determinazione della capacità produttiva viene effettuata con gli stessi criteri definiti al comma precedente assumendo a base dell'indice medio di produttività per addetto, riferito al particolare comparto delle imprese costruttrici di tali unità.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare ai fini della determinazione della capacità produttiva di cui al comma precedente, la lavorazione dello scafo non può essere affidata a personale che non sia regolarmente iscritto nei libri matricola dell'impresa.
Art. 7. Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di riparazione navale.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di riparazione navale, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento la disponibilità di un responsabile tecnico nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
3. Le imprese interessate dovranno altresì essere dotate di idonee strutture impiantistiche comprovate dalla disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di:
a) una superficie operativa di sedime permanentemente coperta di almeno 500 mq;
b) mezzi di sollevamento idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore alle 8 tonnellate;
c) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
5. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
6. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, si applica l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.
Art. 8. Requisiti tecnici e relativa documentazione per l'iscrizione delle imprese di demolizione navale.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di demolizione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilità, sulla base di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa, di un responsabile tecnico, e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro, comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
3. Le imprese interessate dovranno altresì comprovare la disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di una struttura impiantistica dimensionalmente idonea alla demolizione di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata annue. In particolare l'impresa di demolizione navale dovrà disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime:
a) scalo di alaggio o altra struttura ed attrezzatura equipollente idonea alla demolizione di navi di almeno 1.000 tonnellate di stazza lorda compensata o di rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP;
b) argani di alaggio o altro impianto equipollente tecnicamente compatibile con gli impianti di cui alla precedente lettera a);
c) idoneo impianto antincendi;
d) mezzi di sollevamento di cui almeno uno di 5 tonnellate e/o pontoni di almeno 10 tonnellate;
e) banchina di ormeggio.
4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
5. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
6. La capacità produttiva delle imprese di demolizione navale sarà determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento assumendo a base l'indice medio di produttività per addetto riferito al comparto delle imprese di demolizione.
7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, trova applicazione l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.
Art. 9. Attività miste.
1. Le imprese che non svolgono unicamente attività di costruzione o riparazione o demolizione di navi mercantili dovranno richiedere, per ciascuna attività, l'iscrizione nel corrispondente albo, indicando la rispettiva quota d'attività e la quota di forza lavoro pertinente a ciascuna attività.
Art. 10. Categorie dimensionali delle imprese di costruzione navale.
1. Ai fini di cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di costruzione navale:
1ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento;
b) numero di dipendenti compreso tra 50 e 75;
c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5 del presente regolamento.
2ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento;
b) numero di dipendenti compreso tra 76 e 199;
c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5 del presente regolamento, ed inoltre:
1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
2) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 30 tonnellate.
3ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento;
b) numero di dipendenti compreso tra 200 e 399;
c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del presente regolamento, lettere a), b), c), e), f), g) ed inoltre:
1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
2) bacino o scalo fisso di almeno 100 m di lunghezza;
3) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 75 tonnellate.
4ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma;
b) numero di dipendenti superiore a 399;
c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del presente regolamento, lettere a), b), c), e), f), g) ed inoltre:
1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
2) bacino o scalo fisso di almeno 140 m di lunghezza;
3) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 100 tonnellate.
2. Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, in una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia.
3. L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti e la sua capacità produttiva è determinata dalla somma delle capacità produttive dei singoli stabilimenti.
4. I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richiesti per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento.
5. Le strutture impiantistiche aggiuntive previste per l'appartenenza alla 2ª, 3ª, 4ª fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 5.
Art. 11. Categorie dimensionali delle imprese di riparazione navale.
1. Ai fini di cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di riparazione navale:
1ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica prevista dall'art. 7, primo comma, del presente regolamento;
b) strutture impiantistiche previste dall'art. 7 del presente regolamento.
2ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica prevista dall'art. 7, primo comma, del presente regolamento;
b) strutture impiantistiche comprovate dalle seguenti disponibilità:
1) superficie operativa coperta di 1000 mq di sedime;
2) punto di ormeggio per navi di dimensioni non inferiori alle 5.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa;
3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 15 tonnellate;
4) macchinari ed attrezzature propri del tipo di lavorazione svolta;
5) numero di dipendenti non inferiore alle 30 unità;
6) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
3ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica desumibile dalla disponibilità, per ciascuno stabilimento, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche della massima unità che lo stabilimento è idoneo ad accogliere nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli;
b) struttura impiantistica comprovata dalle seguenti disponibilità:
1) superficie operativa coperta di 2.000 mq di sedime;
2) punto di ormeggio per navi non inferiori alle 15.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa e dotate di mezzi di sollevamento e reti di servizio;
3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 30 tonnellate;
4) macchinari per lavorazioni di carpenteria metallica, di pezzi o parti di apparato motore e attrezzature per la lavorazione di tubi;
5) area di attrezzature per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo;
6) numero di dipendenti non inferiore alle 50 unità;
7) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
4ª fascia dimensionale:
comprende le imprese con i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnica desumibile dalla disponibilità, per ciascuno stabilimento, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche della massima unità che lo stabilimento è idoneo ad accogliere nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli;
b) strutture impiantistiche comprovate dalle seguenti disponibilità:
1) superficie operativa coperta di 10.000 mq di sedime;
2) punto di ormeggio per navi non inferiori alle 30.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa e dotate di mezzi di sollevamento e reti di servizio;
3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 100 tonnellate;
4) macchinari ed attrezzature per la lavorazione di carpenteria metallica, di pezzi o parti di apparato motore e di tubi;
5) aree per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo;
6) numero di dipendenti non inferiore alle 200 unità;
7) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
2. Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, in una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia.
3. L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti.
4. I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richieste per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento.
5. Le strutture impiantistiche previste per l'appartenenza alla 2ª, 3ª e 4ª fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente regolamento.
Art. 12. Obblighi annuali.
1. Le imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma, della legge, devono ai fini del presente regolamento, far pervenire entro il 1° febbraio di ciascun anno al Ministero della marina mercantile l'apposita scheda informativa di cui all'allegato B del presente regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con riferimento all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge e corredata della documentazione del caso.
Art. 13. Tassa fissa d'iscrizione e tassa annuale.
1. La tassa fissa d'iscrizione agli albi e la tassa annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge, vengono versati nella misura e secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli iscritti devono far pervenire al Ministero della marina mercantile la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto relativo a tale anno.
3. La cancellazione dagli albi, disposta nel corso dell'anno, non comporta il diritto ad ottenere il rimborso della tassa già versata.
Art. 14. Pubblicità degli albi.
1. L'elenco delle imprese iscritte agli albi, nonché i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dagli albi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.
2. La consultazione dell'albo da parte di chi vi abbia interesse e l'esame ed estrazione di copie di parti dello stesso sono disciplinati dalle disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei relativi strumenti applicativi.
Art. 15. Mantenimento del diritto all'iscrizione agli albi.
1. La permanenza dell'iscrizione agli albi negli anni successivi a quello d'iscrizione è subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
2. La perdita dei requisiti necessari all'iscrizione degli albi comporta la cancellazione degli stessi nei modi e con le procedure previste all'art. 22, comma 4, della legge.
Art. 16. Documentazione di iscrizione agli albi.
1. L'iscrizione agli albi per i fini previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge e per qualsiasi altro fine è comprovata mediante documento, rilasciato dal funzionario responsabile degli albi su richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento e dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
Art. 17. Vigilanza e controllo.
1. Per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente regolamento l'ufficio responsabile degli albi potrà avvalersi degli uffici e del personale della Direzione generale del naviglio e dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile.
2. Ai fini del controllo e della vigilanza di cui al comma precedente, le imprese iscritte agli albi sono tenute a consentire che siano disposte, a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo, visite di controllo agli stabilimenti, ai mezzi ed agli impianti dei cantieri iscritti agli albi e che siano effettuate prove sulle attrezzature di cui il cantiere è dotato. Ai medesimi fini, le imprese dovranno altresì fornire, su richiesta, i documenti relativi a prove e collaudi ritenuti necessari.
3. L'ufficio responsabile degli albi potrà sottoporre a verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione agli albi.
Art. 18. Dimensione massima dell'unità realizzabile.
1. La dimensione massima dell'unità realizzabile presso ciascuno stabilimento di cui disponga l'impresa iscritta agli albi nonché la dimensione massima dell'unità che gli stabilimenti di riparazione e trasformazione navale sono in grado di accogliere è quella consentita dalla relativa capacità impiantistica e deve essere indicata dalla stessa impresa ed accertata attraverso verifiche dirette disposte dall'ufficio responsabile degli albi.
Art. 19. Calcolo del tonnellaggio di stazza lorda compensata.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il calcolo delle tonnellate di stazza lorda compensata (T.S.L.C.) è effettuato sulla base dei coefficienti di conversione di cui all'allegato C.
Art. 20. Produzione assistibile.
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge, nonché il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, il livello massimo della produzione assistibile nell'anno, nonché il livello della produzione annua assistibile a favore di ciascuna impresa iscritta agli albi.
Art. 21.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.