Decreto Ministeriale del 30/12/1997

Descrizione breve

Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale.

testo
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada; Visto l'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Considerato che la segnaletica stradale e' necessaria per conseguire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione e che per il raggiungimento di tale obiettivo un elemento essenziale e' la rispondenza dei prodotti utilizzati a precisi criteri di qualita'; Considerato che gia' con circolari del Ministero dei lavori pubblici 16 maggio 1996, n. 2357; 27 dicembre 1996, n. 5923 e 9 giugno 1997, n. 3107, sono state impartite direttive in ordine alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale, tra i quali la segnaletica; Considerato che il gia' citato art. 195 del Regolamento prevede un disciplinare sul sistema di qualita' che deve essere adottato dalle imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale; Decreta: 1. E' approvato l'allegato disciplinare sulle modalita' di adozione del sistema di garanzia della qualita' per leimprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1997 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 31 Allegato DISCIPLINARE INERENTE IL SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITA' PER LE IMPRESE AUTORIZZATE ALLA COSTRUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. 1. Le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono adottare un sistema di garanzia della qualita' rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000. 2. Il sistema di garanzia della qualita' deve essere attivato dalle imprese interessate entro il primo triennio di validita' della conseguita autorizzazione a costruire segnaletica stradale verticale. La certificazione del sistema di garanzia della qualita' e la relativa documentazione deve essere presentata dalle imprese interessate all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale all'atto della richiesta di conferma di validita' della autorizzazione a costruire segnaletica. 3. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' prescrivere alle imprese interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia della qualita' adottato anche per uniformare i comportamenti dei vari costruttori di segnali.

Temi/Argomento
Data emissione
30-12-1997
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
38
Data di ultima modifica: 07/04/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016