Decreto Ministeriale del 25/05/2010

Descrizione breve

Contratto di programma, relativo all’aeroporto di Bari, stipulato tra la AdP – Aeroporti di Puglia S.p.A. - e l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per il periodo 2009 - 2012, (ai sensi dell’art. 11- nonies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), in cui si definiscono i parametri tariffari programmati che individuano la variazione annuale massima dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il periodo 2009-2012, necessaria a garantire alla Società AdP la copertura dei costi sostenuti nel medesimo periodo e l’equa  remunerazione del capitale investito.

 

Testo:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze VISTA la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante “Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità”; VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; VISTA la deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67, con la quale e' stato approvato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»; VISTA la sentenza n. 51/2008 (Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 12/2008), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell' art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata; VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza; VISTO il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le “linee guida” applicative della deliberazione medesima; VISTO il decreto10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette “Linee guida”, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009); VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 22/2009 – Supplemento ordinario) che, all'articolo 3, dispone la sospensione dell'efficacia di qualunque meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe al tasso di inflazione, confermando, per contro, la validità dei provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti; CONSIDERATO che la Società Gestione Servizi Aeroporti di Puglia S.p.A. (AdP) è affidataria della gestione totale dell'aeroporto di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto in forza di convenzione stipulata con l'ENAC in data 25 gennaio 2002, approvata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro della difesa del 6 marzo 2003; CONSIDERATO che l'ENAC, con provvedimento del 18 giugno 2008, prot. n. 38316 ha formalmente avviato l'istruttoria per il contratto di programma relativo allo scalo di Bari dandone informativa ai sensi della legge 241/1990 a tutti i soggetti interessati; CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC con deliberazione n. 4 del 4 marzo 2009, ha approvato lo schema di Contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la Società AdP per lo scalo di Bari per il quadriennio 2009 – 2012; VISTO il decreto del Direttore Generale del Trasporto Aereo n. 002 del 14 gennaio 2009 che ha istituito il Gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11-nonies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248; VISTA la nota n. M_TRAER 2737 del 25 maggio 2009, successivamente integrata con la nota del 17 luglio 2009 n. 3708, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al CIPE la documentazione relativa all'iter istruttorio finalizzato alla stipula del Contratto di programma ENAC/Società AdP per l'aeroporto di Bari, per l'acquisizione del parere, ai sensi del paragrafo 5.3 della deliberazione CIPE 38/2007; VISTO il parere 4/2009 reso dal NARS nella seduta del 21 luglio 2009; CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del 31 luglio 2009 con delibera n. 78 ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sulla proposta di Contratto di programma ENAC/Società AdP relativa all'aeroporto di Bari; VISTA la Direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196/2009), che autorizza l'ENAC ad utilizzare criteri di ripartizione del margine commerciale, tra i vari diritti aeroportuali, diversi dal “pro-quota costi” previsto al paragrafo 4.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE n. 38/2007; CONSIDERATO che, in data 2 ottobre 2009, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società AdP il Contratto di programma per il periodo 2009-2012, recependo le osservazioni elaborate dal CIPE, come da nota ENAC prot. n. 0069180/DIRGEN/DG del 2 ottobre 2009; DECRETA: Art. 1 è approvato l'allegato Contratto di programma, relativo all'aeroporto di Bari, stipulato tra la AdP – Aeroporti di Puglia S.p.A. - e l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il periodo 2009-2012. Ai sensi dell'art. 11-nonies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con l'allegato contratto sono definiti i parametri tariffari programmati che individuano la variazione annuale massima dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il periodo 2009-2012, necessaria a garantire alla Società AdP la copertura dei costi sostenuti nel medesimo periodo e l'equa remunerazione del capitale investito. Art. 2 Entro il 30 novembre di ciascuna annualità, l'ENAC, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società AdP, provvede a pubblicare sul proprio sito internet i valori risultanti dei parametri previsti nel Contratto di programma, nonché i conseguenti corrispettivi applicabili nell'annualità successiva. Art. 3 In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – compresi tra il +/-5% ed il +/-10%, ed al fine di tener conto di tali scostamenti, l'ENAC provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto, alla rimodulazione dei parametri di tariffazione da applicare nelle annualità residue di vigenza contrattuale. L'ENAC darà un'informativa preventiva del contenuto di tale rimodulazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per le eventuali determinazioni di competenza. Art. 4 In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – superiore al 10%, le parti possono richiedere la revisione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto. Art. 5 L'Enac è tenuto a riferire semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle verifiche effettuate sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma, assicurando in ogni caso un monitoraggio costante dello stesso. Art. 6 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventualmente solo tramite avviso. Il contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'Enac (www.enac.gov.it). Altero MATTEOLI Giulio TREMONTI

Temi/Argomento
Data emissione
25-05-2010
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
120
Data di ultima modifica: 04/05/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016