Sospensione degli effetti del d.m. 14 marzo 2001, recante criteri per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici
testo: sopensione degli effetti del D.M. 14 marzo 2001
D.M. 18 luglio 2001 (1). Sospensione degli effetti del D.M. 14 marzo 2001, recante criteri per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici(2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183. (2) II presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 14 marzo 2001. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'ari. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di adottare con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'ari. 24 della medesima legge n. 488 del 1999; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto. in particolare, l'art. 57 del predetto decreto_ legislativo n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonché l'art. 65 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 2001, che detta i principi, i criteri e le modalità cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi del citato art. 24 della legge n. 488 del 1999, devono attenersi per pervenire ad una graduale riduzione, su tutto il territorio nazionale, sia dei costi sia dell'ammontare complessivo dei metri quadrati di superficie degli immobili utilizzati per l'espletamento delle proprie finalità governative; Considerato che, onde pervenire alla predetta graduale riduzione, è prevista, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto, una tempestiva attività di ricognizione degli immobili condotti in fitto passivo, da parte delle amministrazioni interessate o, in via sostitutiva, da parte dell'Agenzia del demanio a titolo oneroso, all'esito della quale devono essere elaborati piani di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi utilizzati definiti d'intesa con la predetta Agenzia mediante convenzioni a titolo oneroso; Considerato che, allo stato, non risultano ancora istituiti i capitoli di bilancio cui imputare l'onere economico di convenzionamento con l'Agenzia e che pertanto potrebbero determinarsi disfunzioni nella regolamentazione delle posizioni economiche delle strutture preposte all'espletamento della prevista attività di razionalizzazione; Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sospendere gli effetti del decreto ministeriale 14 marzo 2001 nelle more della individuazione delle capienze di bilancio atte a far fronte alle remunerazioni introdotte con il medesimo provvedimento; Decreta: 1. l. Gli effetti del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 2001 sono sospesi.