Decreto Ministeriale del 17/09/1997

Descrizione breve

Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del grande giubileo del 2000 in località al di fuori del lazio.

Testo:

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER AREE URBANE ROMA CAPITALE GIUBILEO DEL 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000" ed, in particolare, il comma 11 dell'articolo 1 che recita: "con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1"; Vista la legge 7 agosto 1997, n.270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che attribuisce al Ministro delegato per le aree urbane il compito di fissare i criteri cui deve attenersi la commissione per l'attuazione della legge medesima nella selezione delle richieste; Considerato che in data 4 settembre 1997 e' stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto relativo ai criteri in questione; Ritenuto di fissare i criteri ai quali la commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n.270, di seguito denominata commissione, è tenuta a conformare la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di segiuto denominato Piano ai criteri indicati nel presente decreto; DECRETA
articolo 1: Finalità della procedura di selezione
1. La procedura di selezione delle richieste di inserimento nel Piano ha per obiettivo la formazione del piano nazionale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi ritenuti: ammissibili a norma di legge; prioritari nel quadro delle finalità della legge; commisurati alla prevedibile entità dei flussi di pellegrini nei limiti della sostenibilità infrastrutturale; funzionali all'adeguamento dell'offerta di servizi per le finalità giubilari. 2. La modalità di presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi. 3. Nell'armonizzare il Piano, la Commissione tiene conto, altresì, dei piani di investimento degli enti previdenziali di cui al comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 270/1997, nonché degli interventi proposti dai soggetti privati.
articolo 2: Presentazione delle domande
1. La domanda di inserimento nel Piano deve essere compilata tramite il documento elettronico - che riproduce il modello "MM", allegato al presente decreto - reperibile dal sito Internet del Ministero dei Lavori Pubblici all'indirizzo http://www.PCMrocage.llpp.it/GMM e spedito via posta elettronica alla casella postale GMM@PCMrocage.llpp.it 2. A pena di esclusione, il report cartaceo del modello compilato, sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, nel caso di interventi funzionalmente integrati, dal soggetto proponente all'uopo delegato, deve essere spedito per raccomandata, allo "Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via del Corso n. 184, Cap 00186, Roma. La busta contenente la richiesta deve riportare la dicitura "Giubileo fuori Lazio". 3. Il modello "MM" deve essere corredato dalla documentazione utile ai fini della valutazione da parte della Commissione. 4.Sono ammesse alla selezione le domande presentate dai soggetti appartenenti alle seguenti categorie: Categoria "A": - Amministrazioni pubbliche - (articolo 1, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); - Enti pubblici; - Enti religiosi - (articolo 1, legge 20 maggio 1985, n. 222); - Soggetti religiosi - (articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810); - Società ad intero o prevalente capitale pubblico; Categoria "B": - Soggetti privati; Categoria "C": - Soggetti tenuti ad investire i fondi disponibili, relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. 5. Tutti i soggetti, unitamente alla domanda di inserimento nel Piano, devono inviare la documentazione idonea ad attestare l'appartenenza ad una delle suddette categorie. 6. I soggetti di cui alle categorie "A" e "B", che intendono proporre interventi, sono tenuti a presentare la domanda nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini del computo dei trenta giorni fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Le domanda dei soggetti di cui alla categoria "A", che riguardino beni culturali soggetti alla tutela ex lege n.1089/1939, devono essere inviate, entro lo stesso termine di cui al punto 6, anche al Soprintendente competente per territorio. 8. Le domande dei soggetti di cui alla categoria "B", che riguardino beni culturali soggetti alla tutela ex lege n. 1089/1939, devono essere inviate, entro lo stesso termine di cui al punto 6, al Sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento ed al Soprintendente competente. 9. A norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, i soggetti di cui alla categoria "C", previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, definiscono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, i piani dei propri investimenti. Entro e non oltre i successivi 10 giorni, li sottopongono, con le medesime modalità previste per i soggetti di cui alla categoria "A", all'approvazione della Commissione per essere inseriti nel Piano. 10. A pena di esclusione, le domande devono riguardare interventi inerenti: - le località ricadenti al di fuori del territorio della regione Lazio che siano oggetto di mete storiche di percorsi giubilari o di pellegrinaggi e mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000; - i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurarne la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari. 11. A pena di esclusione, alla domanda devono essere allegati: - il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere; - il piano economico-finanziario dell'intervento proposto; - la relazione atta a documentare l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare; - la documentazione idonea ad attestare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale localizzati fuori dal Lazio. 12. I termini di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 270, articolo 1, comma 4, lettere c) e d), si intendono riferiti alle previsioni, rispettivamente: - della data di aggiudicazione dell'appalto (lettera "c"); - della data di acquisizione di tutti i nulla osta ed autorizzazioni occorrenti per la piena fruibilità dell'opera (lettera "d").
articolo 3: Criteri di selezione
1. Ai fini della individuazione degli interventi da inserire nel Piano, la Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 2, procede alla selezione degli interventi che ritiene ammissibili sulla base della compresenza dei seguenti presupposti: - congruità delle previsioni temporali, in relazione alla complessità realizzativa dell'intervento, al livello di definizione progettuale dichiarato come acquisito all'atto della presentazione della richiesta, nonché agli adempimenti amministrativi da assolvere; - congruità del costo previsto rispetto alle prestazioni attese; - adeguatezza della documentazione sulla copertura finanziaria dell'eventuale quota di cofinanziamento; - sostenibilità dell'intervento proposto rispetto al più generale sistema infrastrutturale nel quale lo stesso si colloca; - utilizzabilità dell'opera nel periodo successivo a quello delle celebrazioni giubilari. 2. Ai fini della definizione delle iniziative di comunicazione e promozione, da affidare all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai sensi del comma 8, dell'articolo 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, il Ministro delegato per le Aree Urbane e Giubileo 2000, presenta, sentito il Ministro delegato per il Turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, un articolato programma di iniziative. 3. Nell'ambito degli interventi ritenuti ammissibili viene definito il Piano sulla base delle priorità di cui al successivo articolo 4.
articolo 4: Criteri di priorità
1.La Commissione, nella sua prima seduta: - ripartisce le risorse finanziarie per settori d'intervento in base al seguente ordine di priorità: a) accoglienza e relativi servizi; b) ricettività a basso costo o in comunità religiose e relativi servizi; c) beni culturali e di carattere religioso; - definisce le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a ciascun settore di intervento, tenendo conto delle priorità di seguito indicate. 2. La Commissione attribuisce prioritaria importanza alle proposte d'intervento atte a soddisfare le situazioni di più elevato fabbisogno rispetto alla documentata entità e sostenibilità dei flussi di pellegrini e localizzate: a) nelle mete storiche ubicate lungo le seguenti principali direttrici giubilari: - via Appia e via Appia Traianea; - via Flaminia orientale; - via Francigena e via Romea; b) nelle seguenti principali mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio e nelle località connesse: - Assisi (PG); - Loreto (AN); - Padova; - Pompei (NA); - S. Giovanni Rotondo (FG); - nonché in altre mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio con più di un milione di visitatori annui, o in quelle individuate con le procedure di cui al successivo articolo 5 che coinvolgano le Conferenze Episcopali Regionali; c) nelle città d'arte, meta di più di un milione di visitatori annui; d) nei principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, qualora costituiscano poli strategici per l'interscambio dei flussi di pellegrini. 3. Sono, inoltre, prioritarie le proposte di interventi che risultino ricompresi in progetti funzionalmente integrati oggetto di intese, concerti ed accordi di programma di cui al successivo articolo 5. 4. Nell'ambito del settore dell'accoglienza sono ritenuti prioritari gli interventi che attengano a : - Aree urbane ed extraurbane attrezzate per sosta e ristoro - Navette; - Servizi di sicurezza pubblica e protezione civile; - Sistemi integrati di gestione dei flussi di visitatori; - Sistemi informativi e di comunicazione e servizi turistici; - Segnaletica turistica stradale - itinerari; - Strutture per la ristorazione; - Servizi igienici e raccolta rifiuti; - Presidi sanitari; - Formazione degli addetti ai servizi di accoglienza. 5. Nell'ambito del settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, la Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 270/1997, attribuisce prioritaria importanza alle proposte di intervento attinenti al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico - artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come servizi pubblici. 6. E' data, inoltre, priorità alle proposte di interventi: a) con maggiore incidenza percentuale di eventuali cofinanziamenti a carico di altre fonti finanziarie; b) economicamente più vantaggiose per quanto attiene alla gestione ed all'uso nel periodo post-giubilare. 7. I suddetti titoli di preferenza, cumulabili ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Piano, devono essere opportunamente documentati.
articolo 5: Intese e concerti
1. Le domande di inserimento nel Piano promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 270/1997 possono essere presentate anche in forma associata, attraverso intese, concerti ed accordi di programma promossi da una o più amministrazioni pubbliche locali. Tali intese sono indicate all'atto della richiesta. 2. Copia dei documenti di concertazione è trasmessa entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 3. Le domande sono sottoscritte dalle amministrazioni pubbliche locali promotrici, da altri soggetti di cui al citato articolo 1, comma 4, lettera a), nonché da soggetti privati eventualmente interessati. 4. Le intese, i concerti, gli accordi di programma, comunque denominati, hanno l'effetto di vincolare le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. 5. Tali strumenti (intese, concerti, accordi di programma, comunque denominati) devono specificare: - il settore di intervento e gli obiettivi da raggiungere, definiti da un piano strategico; - le azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da parte di ciascun soggetto partecipante al concerto; - il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed il loro collegamento funzionale; - l'entità delle risorse occorrenti, debitamente documentate, che ciascun partecipante si impegna a mettere a disposizione per le finalità concertate; - i conseguenti adempimenti temporalizzati che consentiranno l'impegno delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi concertati; - le modalità di composizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti al concerto; - il soggetto responsabile dell'attuazione del concerto.
articolo 6: Monitoraggio
1. Gli oneri per il monitoraggio degli interventi ricompresi nel Piano sono valutati in ragione del cinque per mille delle risorse assentite. 2. Con successivo, separato provvedimento si provvederà, mediante gara ad evidenza pubblica, alla individuazione del soggetto monitore. 3. Le somme occorrenti per il monitoraggio, quantunque ricomprese nelle previsioni di cui all'articolo 1, lettera b, della legge n. 270/1997, restano a disposizione nel capitolo di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge. Roma, addì 17 settembre 1997 IL MINISTRO Paolo Costa

Temi/Argomento
Data emissione
17-09-1997
Tipologia atto
Decreto ministeriale
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero Gazzetta Ufficiale
247 s.o.21
Data di ultima modifica: 06/04/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016