Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio
Testo:
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI
VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270; VISTO il Decreto Ministeriale del 17 settembre1997 recante: “Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio”;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 270/1997;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 ed in data 9 aprile 1998 con i quali al Ministro dei Lavori Pubblici sono stati delegati compiti in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: “Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.”;
UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle evidenze istruttorie conseguenti all'acquisizione della documentazione richiesta a tutti i soggetti inclusi nel Piano e finalizzata, tra l'altro, a comprovare la titolarità e/o la disponibilità del bene oggetto del finanziamento;
RITENUTO di dover individuare le situazioni giuridiche legittimanti la titolarità e/o disponibilità del bene oggetto del finanziamento, a garanzia del perseguimento delle finalità giubilari e post-giubilari;
RITENUTO altresì, ove il dichiarato titolo giuridico di disponibilità non risponda sotto il profilo sostanziale e temporale al perseguimento degli obiettivi giubilari, di dover richiedere al soggetto beneficiario di apportare le modifiche necessarie atte a ricondurre la propria posizione giuridica in linea con i predetti obiettivi, quale condizione di efficacia del finanziamento concesso;
CONSIDERATO che dall'istruttoria è emersa per alcuni interventi una carente documentazione sia in ordine alla piena titolarità e disponibilità dei beni relativi agli interventi inclusi nel Piano, sia in ordine alla disponibilità e finalizzazione della quota di cofinanziamento indicata nel Piano;
RITENUTO pertanto di dar mandato all'Ufficio di procedere alla contestazione delle carenze documentali emerse in sede istruttoria;
RITENUTO che la documentazione pienamente probante i requisiti sopra indicati debba essere prodotta entro e non oltre il 31 agosto 1998, al fine di consentire alla Commissione di procedere tempestivamente alle proprie determinazioni;
VISTA la nota in data 12.06.1998, prot. Pres. 0938, con la quale il Presidente dell'ENIT ha richiesto l'autorizzazione a dimensionare diversamente sotto il profilo finanziario gli interventi ad esso affidati;
CONSIDERATO che il Ministro, con proprio decreto, ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di coordinare gli interventi affidati all'ENIT e quelli di titolarità di altri soggetti istituzionali in materia di comunicazione ed informazione, al fine di garantire la reciproca integrazione ed unitarietà.
CONSIDERATO che la prospettazione avanzata dall'ENIT rientra nell'ambito delle competenze del citato gruppo di lavoro;
RITENUTO di prendere atto della rinuncia o della riduzione dello stanziamento richieste dai titolari di taluni interventi;
RITENUTO di assentire alle richieste di sostituzione di taluni interventi, in quanto afferenti allo stesso soggetto, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie, e risultanti di pari onere a carico delle risorse ex lege n.270/97;
RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Ente Poste in ordine alla modifica di localizzazione di alcune Agenzie, nell'ambito della stessa città;
CONSIDERATO che alcuni interventi proposti da soggetti privati hanno riportato, a seguito di un più approfondito esame, un punteggio superiore a 32 punti, acquisendo così titolo alla inclusione nel Piano;
RITENUTO di dover correggere taluni errori materiali anche in ordine al costo di realizzazione ed alla quota di cofinanziamento, indicati nel piano in difformità da quanto riportato nella scheda MM a suo tempo trasmessa dai titolari degli interventi rubricati con protocollo n.3151 e n. 4827;
RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento, a carico di taluni soggetti beneficiari per far fronte al maggior costo di realizzazione degli interventi di propria pertinenza;
RITENUTO di accogliere la richiesta di subentro da parte del comune di Bevagna (Pg) quale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento rubricato con cod. 7570, all'Associazione Oblate Sacra Famiglia beneficiaria del finanziamento, la quale ha perso, medio tempore , per retrocessione, la disponibilità del bene stesso;
RITENUTO di accogliere la richiesta di accorpamento avanzata dalla Provincia Serafica di S. Francesco, Ordine dei Frati minori, degli interventi rubricati con protocollo n. 7241 e 7280 in quanto attinenti lavori su immobili fisicamente contigui, da appaltare, più razionalmente in maniera unitaria;
RITENUTO altresì di accogliere talune disaggregazioni di interventi, richieste dai rispettivi titolari per consentire la necessaria separazione dell'appalto di lavori da quello di forniture; ovvero la razionalizzazione di appalti inerenti immobili dislocati in aree diverse, ma proposti unitariamente in sede di richiesta di inclusione nel Piano, nonché laddove l'intervento attenga un completamento di lavori già realizzati ed il cui costo è stato esposto a titolo di cofinanzaimento, la necessaria autonomia finanziaria e procedurale della parte di opera ancora da realizzare;
RITENUTO di non accogliere le richieste di disaggregazione che appaiono in assenza di fondate motivazioni, elusive della legge N. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 5/98 adottata in data 16 luglio 1998 dalla Commissione ex lege 270/1997;
DECRETA
articolo 1
Costituisce titolo necessario e sufficiente per comprovare la disponibilità del bene oggetto del concesso finanziamento, la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene stesso, così come qualsiasi altro atto negoziale, registrato e trascritto, che consenta l'utilizzazione giuridica del bene da parte del soggetto beneficiario, compatibile con il pieno perseguimento, sia in termini temporali che fattuali, delle finalità giubilari e post giubilari indicate nelle domande di ammissione al finanziamento.
articolo 2
L'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di contestare ai soggetti interessati le carenze documentali in ordine alla piena titolarità e disponibilità dei beni relativi ad interventi inclusi nel Piano, nonché alla disponibilità e finalizzazione della quota del relativo cofinanziamento, al fine di acquisire ogni elemento utile per le determinazioni della Commissione.
articolo 3
Sono approvate le rinunce e le riduzioni degli stanziamenti richieste da alcuni beneficiari per un importo complessivo pari a £ 7.108.000.000, i cambi titolo, le integrazioni delle quote di cofinanziamento, le modifiche prive di rilevanza finanziaria o conseguenti ad errori materiali, le aggregazioni e disaggregazioni, richieste dai soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.
articolo 4
Non è accolta la richiesta di disaggregazione dell'intervento n. 6960 proposto dalla Provincia per le Marche dei Frati Minori
articolo 5
Sono approvate le sostituzioni degli interventi indicati nell'allegato B, a parità di oneri a carico della legge n. 270/97, in quanto afferiscono allo stesso soggetto e sono omogenei per localizzazione, finalità e valutazioni istruttorie.
articolo 6
Sono inseriti nel Piano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6 della legge 270/97, gli interventi proposti dai soggetti privati di cui all'allegato C.
articolo 7
Si sospende ogni determinazione in ordine alla richiesta dell'ENIT di dimensionare diversamente sotto il profilo finanziario gli interventi ad esso affidati, in attesa della valutazioni istruttorie del gruppo di lavoro istituito con DM n. 161/RC del 2 giugno 1998. Roma, li 6 agosto 1998 IL MINISTRO (f.to Costa) Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1998 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 27