Chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione
OGGETTO: Revisione autocaravan.
Giungono a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II – paragrafo A – punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all’alloggio.
Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1998, n. 408 (“Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”), sono soggette a revisione:
- annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)