Immatricolazione di veicoli di fine serie, a norma dell’art. 8,comma 2/b delle direttiva 92/53/cee e successive modifiche.
Oggetto:
Com’è noto, l’art. 8, comma 2/b, della direttiva 92/53/CEE (così come modificata dalle direttive 98/14/CE e 2001/116/CE), prevede la facoltà degli Stati membri di immatricolare veicoli conformi ad un tipo la cui omologazione non sia più valida, oltre la data di scadenza di quest’ultima, per un periodo di non oltre dodici mesi per i veicoli completi e diciotto mesi per quelli da allestire.
La deroga può essere concessa per decisione dello Stato membro secondo uno dei seguenti criteri:
1) limitando il numero delle immatricolazioni di veicoli di uno o più tipi al 10% (per la categoria M1) o al 30% (per tutte le altre categorie) dei veicoli di tutti i tipi interessati immessi in circolazione nel corso dell’anno precedente;
se i valori corrispondenti al 10% o al 30% sono inferiore a 100, può essere autorizzata l’immissione in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;
2) consentendo l’immatricolazione di tutti i tipi di veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato almeno tre mesi prima della scadenza dell’omologazione ai fini dell’immatricolazione.
I veicoli immessi in circolazione conformemente alla suddetta procedura, indipendentemente dal criterio adottato, debbono essere identificati con una voce speciale del certificato di conformità.
Dall’anno 2002, per i veicoli immatricolati secondo la suddetta procedura, è stato attuato il secondo criterio, in sostituzione del primo già adottato in precedenza.
Tuttavia, con gli ultimi provvedimenti, per particolari situazioni contingenti legate all’obbligatorietà ai fini immatricolativi di direttive particolari, sono state accordate, in via eccezionale, deroghe secondo entrambi i suddetti criteri, limitando la facoltà di scelta di ogni Costruttore, nella richiesta di deroga, ad uno soltanto dei due criteri.
Considerato che una siffatta procedura, seppure attuata in pochi casi recenti, non ha evidenziato particolari difficoltà operative, si è giunti alla determinazione di adottarla in via generale.
Pertanto, ai fini operativi si dispone quanto segue.
I Costruttori o i loro rappresentanti ufficiali, ove interessati a conseguire la deroga per l’immatricolazione dei veicoli di “fine serie” , in occasione della scadenza delle omologazioni di uno più tipi di veicoli, dovranno inviare, al Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 6, con sede in via G. Caraci n. 36 – 00156 ROMA, apposita richiesta, precisando il criterio scelto (limite numerico o limite temporale) ed i motivi tecnici o economici che la giustificano. Il fac-simile della domanda è riportata in allegato 1.
Si evidenzia, in merito, che la procedura per l’immatricolazione di veicoli di “fine serie” è applicabile unicamente ai veicoli prodotti in serie presenti nel territorio della Comunità europea prima della scadenza dell’omologazione ai fini dell’immatricolazione ed accompagnati da un certificato di conformità rilasciato quando l’omologazione era ancora valida.
Questa Direzione, esaminate le singole domande, con proprio provvedimento comunicherà l’elenco dei Costruttori che hanno richiesto e ottenuto deroga per l’immatricolazione di veicoli di “fine sere”, specificando, per singolo Costruttore, il criterio di deroga accordato.
In sede di immatricolazione dei veicoli di “fine serie”, in mancanza della prevista voce speciale sul certificato di conformità, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa del Costruttore redatta in conformità al fac-simile riportato in allegato 2.
La medesima dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di immatricolazione di veicoli di “fine serie” per i quali il Costruttore abbia scelto la procedura per la “smaterializzazione “ del Certificato di conformità. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di fine serie può essere integrata nella prevista dichiarazione per l’immatricolazione.
In difetto della citata indicazione sul certificato di conformità ovvero della dichiarazione integrativa, non si potrà dare corso all’immatricolazione di veicoli di “fine serie”; se l’immatricolazione è stata eventualmente avviata in procedura STA si procederà all’annullamento dell’operazione secondo quanto previsto nel caso di documentazione irregolare.
Sono abrogate le circolari n. 1100/C4 del 13.4.2001 e n. 1101/C4 del 13.4.2001.
Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)