Circolare protocollo Div6 0022137 del 07/03/2008

Descrizione breve

Revoca di patente per perdita dei requisiti   psico - fisici   con  carattere  permanente, ex  articolo  130, comma  1, lettera  a),  e  sulla possibilità, per il soggetto al quale la patente era stata revocata, di poter conseguire nuovamente la stessa, senza verifica dei requisiti di idoneità tecnica, allorché sia dimostrato che i requisiti di idoneità psico-fisica  siano stati successivamente recuperati.– interpretazione – parere del consiglio di stato.

OGGETTO: In data 25 settembre 2007, la Seconda sezione del  Consiglio di Stato, su richiesta dello scrivente Ufficio, con parere  n. 2000703356 si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’articolo 130 CdS.

In particolare la questione prospettata verteva sul caso di revoca di patente per perdita dei requisiti   psico - fisici   con  carattere  permanente, ex  articolo  130, comma  1, lettera  a),  e  sulla possibilità, per il soggetto al quale la patente era stata revocata, di poter conseguire nuovamente la stessa, senza verifica dei requisiti di idoneità tecnica, allorché sia dimostrato che i requisiti di idoneità psico-fisica  siano stati successivamente recuperati.

Alla luce di tale parere si rappresenta a codesti Uffici quanto segue.

Il giudizio medico, anche se di perdita di requisiti psico-fisici con carattere permanente, ha per sua natura una valenza in relazione allo stato delle conoscenze medico-terapeutiche nell’ambito delle quali è emesso.

Pertanto, qualora successivamente l’evolversi di tali conoscenze permetta di riacquisire requisiti in precedenza stimati definitivamente perduti, il giudizio medico di “perdita con carattere permanente” già emesso deve stimarsi non più attuale rispetto alla nuova valutazione degli elementi che ne furono alla base.

In tal caso, dovendosi ritenere che il provvedimento di revoca della patente, emesso sulla base di quel giudizio medico, non soddisfi più le esigenze pubbliche alle quali è preordinato (essendo intervenuto un mutamento ovvero una diversa valutazione della situazione di fatto), l’Ufficio che lo ha emesso deve provvedere in regime di autotutela a revocarlo.

Si richiama l’attenzione di questi Uffici sulla circostanza che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che “ …. la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della P.A. implicante la necessità di esplicitare le ragioni che giustifichino la nuova determinazione amministrativa, così che essa non può assumere la forma implicita, pena la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prescrivente l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi..”. E’ pertanto proprio nella non più attuale rispondenza dell’atto di revoca della patente illo tempore emanato alle esigenze pubbliche - essendo mutata la valutazione dei presupposti di fatto che ne furono alla base - che deve rinvenirsi la motivazione del provvedimento di autoannullamento in parola.

Annullato il provvedimento di revoca della patente, contestualmente all’atto di esibizione della certificazione medica che, con giudizio successivo, ha ritenuto non più adeguata la valutazione di perdita con carattere permanente dei requisiti psico-fisici, l’Ufficio dovrà procedere contestualmente alla  riattribuzione della patente, ovvero del duplicato della patente medesima qualora l’originale sia stato distrutto, analogamente a quanto accade per le ipotesi di cui all’art. 129 CdS

            La riattribuzione della patente, dunque, resta condizionata alla sola verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici precedentemente persi: il soggetto non dovrà sostenere esame per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica, atteso che  tale idoneità tecnica non è mai venuta a mancare.

Peraltro, qualora in sede di visita medica per la valutazione della sussistenza (rectius recupero) dei requisiti  psico – fisici la  Commissione medica, a tal uopo integrata  da un ingegnere,  ritenga che l’idoneità alla guida del soggetto possa essere riconosciuta solo con  l’ausilio di sistemi vicarianti, questi è tenuto a sottoporsi ad un esperimento di guida inteso a valutare la capacità del medesimo di circolare in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri in condizioni di guida con un veicolo adattato in conformità agli ausili  prescritti.

Si rammenta infine che - qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica del soggetto, ad esempio in ragione del lungo tempo di inattività di guida trascorso - è comunque fatta salva la possibilità di disporre la revisione della patente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 128 CdS.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo, ad attenersi alle istruzioni illustrate.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)

           

Temi/Argomento
Data emissione
07-03-2008
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
Div6 0022137
Data di ultima modifica: 10/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016