Circolare protocollo Div5 39422 del 09/05/2008

Descrizione breve

Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria

Art. 98 c.d.s. – circolazione di prova – decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

OGGETTO: Art. 98 c.d.s. – Circolazione di prova – Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

 

 

 

            Si rende noto che sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 32 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Per quanto di specifico interesse in relazione ai compiti istituzionali degli UMC, si segnala che la predetta legge n. 31/2008 ha introdotto integrazioni all’art. 98 c.d.s. in materia di circolazione di prova (cfr. art. 29-ter del decreto legge n. 248/2007 nel testo approvato in sede di conversione), introducendo il comma 4-bis il quale recita testualmente: “Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria”.

            Al riguardo, preme evidenziare che la portata innovativa della nuova disposizione, rispetto a quanto già previsto dal d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, si esaurisce nella possibilità di rilasciare l’autorizzazione alla circolazione di prova, e la relativa targa, alle Case costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi al fine esclusivo della circolazione di veicoli nuovi utilizzati per il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica.

            Gli elementi che caratterizzano la nuova fattispecie, quindi, possono essere così schematizzati:

  1. destinatari della nuova previsione sono unicamente le Case costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata unicamente alle medesime Case;
  2. il veicolo sul quale deve essere apposta la targa di prova deve essere nuovo di fabbrica, quindi mai immatricolato, e prodotto dalla medesima Casa costruttrice titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova;
  3. i veicoli trasportati debbono essere anch’essi nuovi di fabbrica, quindi mai immatricolati, e prodotti dalla medesima Casa costruttrice titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Nel silenzio del legislatore, inoltre, deve ritenersi che l’ipotesi in esame non soggiaccia al limite di percorrenza di 100 Km previsto, dal richiamato d.P.R. 474/2001, per le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio.

            Per ogni altro aspetto, restano immutate le istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

            La presente circolare, che sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it, viene trasmessa, per opportuna conoscenza ed al fine di consentire il corretto svolgimento degli accertamenti su strada, anche alle Autorità preposte ai compiti di polizia stradale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

Temi/Argomento
Data emissione
09-05-2008
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
Div5 39422
Data di ultima modifica: 10/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016