Circolare protocollo AI/CEE N. 5062 del 04/11/2004

Descrizione breve

Autorizzazione servizi di linea internazionali UE.

testo
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE UNITÀ OPERATIVA EX APC2

Roma, 4 NOV.2004 Prot.n. 5062 AI/CEE Circolare A.P.C n.8 Alle Associazioni di categoria ed Enti interessati LORO SEDI Agli Uffici provinciali dei S.I.I.T (Servizi Integrati Infrastrutture e trasporti) – Settore Trasporti LORO SEDI Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie Ufficio Giuridico Amministrativo Lungadige S.Nicolò, 14 38100 TRENTO Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione Traffico e Trasporti Ufficio trasporto locale di persone Palazzo 3, Via Crispi, 10 39100 BOLZANO Alla Regione Sicilia Assessorato Regionale Turismo Comunicazione e Trasporti Dipartimento Trasporti e Comunicazioni Servizio 1 Autotrasporto persone e cose U.O.B Autolinee Regionali e Statali Via Notarbartolo, 17 90141 PALERMO e, p.c. Ai S. I. I. T. – Settore Trasporti LORO SEDI Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per i Paesi dell'Europa 00100 ROMA Alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea Rue du marteau, 9 B – 1000 BRUXELLES Al Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Divisione Polizia di frontiera - Divisione Polizia Stradale 00100 ROMA OGGETTO: Trasporto internazionale di viaggiatori con autobus. Istituzione, rinnovo e modifica di servizi regolari in ambito comunitario e tra l'Italia e la Confederazione Svizzera. PREMESSA Con circolare n. 1 del 7 maggio 2003, questa Direzione Generale, facendo seguito alle disposizioni esplicative contenute nelle circolari n. D.G.122 del 4 febbraio 1993 e n. D.C. III 38 del 9 dicembre 1998, ha fornito istruzioni di dettaglio in tema di presentazione delle domande per l'istituzione, il rinnovo e la modifica di servizi regolari svolti in ambito comunitario e/o con destinazione la Confederazione Svizzera e nel contempo ha descritto le fasi in cui si articolano i connessi procedimenti autorizzativi. Ad un anno circa dalla diramazione della suddetta circolare ed a seguito del sensibile incremento dei relativi procedimenti amministrativi registratisi, determinato dall'adesione all'Unione Europea da parte di 10 nuovi Paesi (Cipro - Estonia – Malta - Lituania – Lettonia – Polonia - Rep. Ceca – Rep. Slovacca – Slovenia – Ungheria), si ritiene opportuno ridefinire il procedimento di rilascio delle autorizzazioni nonché quello inerente l'espressione del parere di cui all'art.7, comma 2 del Regolamento CEE n.684/92, come modificato dal Regolamento CE 11/98 (di seguito denominato Regolamento) e dall'art.4, comma 2 dell'Allegato 7 all'Accordo tra l'Unione Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 (di seguito denominato Accordo UE/Svizzera), e ciò nel rispetto sia delle vigenti disposizioni comunitarie che di quelle nazionali in materia di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80. Scopo della presente circolare è quello di procedere allo snellimento delle procedure amministrative, al fine di garantire l'espressione del prescritto parere entro due mesi e la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni nel previsto termine di quattro mesi. Ai sensi dell'art.6 del su citato regolamento, è necessario distinguere tra i procedimenti in cui la scrivente Direzione Generale assume il ruolo di autorità competente per l'autorizzazione (autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea a cui l'impresa presenta la domanda e nel cui territorio si trova uno dei due capolinea del servizio), da quello in cui la stessa interviene nel procedimento in qualità di organo deputato ad esprimere il parere all'autorità estera competente per l'autorizzazione.

1.PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE RIVESTE IL RUOLO DI AUTORITà COMPETENTE PER L'AUTORIZZAZIONE 1.1 Soggetti legittimati a presentare le domande L'autorizzazione può essere richiesta dalle imprese che siano stabilite in uno Stato membro della Comunità conformemente alla legislazione ivi vigente e che soddisfino le condizioni previste dalla normativa comunitaria sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada in ambito nazionale ed internazionale, nonché i requisiti di legge in materia di sicurezza stradale per quel che riguarda i conducenti ed i veicoli. Le istanze presentate da imprese che non siano in possesso dei suddetti requisiti sono definite negativamente. Del rigetto della domanda è data comunicazione all'impresa richiedente. 1.2. Modalità di presentazione delle domande. Conformemente a quanto previsto dal 3° comma del su citato articolo 6, che consente alla sola autorità competente per l'autorizzazione di richiedere all'impresa istante le informazioni complementari ritenute utili, oltre a quelle obbligatoriamente indicate nel modello comunitario di domanda, questa Direzione Generale, in qualità di autorità competente per l'autorizzazione, ritiene necessario che le domande vengano corredate dai pareri tecnici sull'idoneità delle fermate e del percorso, resi rispettivamente dagli Uffici provinciali dei S.I.I.T (Servizi Integrati Infrastrutture e trasporti) – Settore Trasporti – (ex Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri) nel cui territorio è sita l'area di fermata e dall'Ufficio provinciale del S.I.I.T. – Settore Trasporti – che ha sede nel capoluogo di regione in cui ha origine il servizio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 753/80. Al fine di consentire l'accertamento delle condizioni atte a rilasciare l'autorizzazione richiesta, si ritiene, altresì, necessario che le imprese istanti producano, unitamente alla domanda, un prospetto contenente l'indicazione degli autobus in propria disponibilità da adibire al servizio regolare che si intende istituire; l'indicazione dei servizi automobilistici sui quali gli stessi autobus vengono già utilizzati nonché l'indicazione del numero di copie conformi della licenza comunitaria, prevista dall'art.3 bis del su citato regolamento, in possesso dell'impresa, e gli Uffici provinciali dei S.I.I.T. – Settore Trasporti che hanno provveduto al rilascio delle stesse. Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nuovi servizi regolari con uno o più Stati comunitari, ovvero il rinnovo o la modifica di servizi già esistenti sono presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per l'Autotrasporto di Persone e Cose – ex Unità Operativa APC2, via G.Caraci, n.36 - 00157 Roma. Le domande sono soggette a bollo da 11,00 ? e devono essere redatte conformemente all'allegato modello comunitario (Allegato n.1), compilato seguendo le istruzioni contenute nell'Allegato n.2. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento la gestione del servizio regolare da parte di subappaltatori può essere richiesta solo da un'impresa già autorizzata e, pertanto, all'atto della domanda di nuova istituzione, non è consentito richiedere l'autorizzazione per imprese subappaltatrici. Le imprese, pertanto, sono tenute ad allegare alla domanda la seguente documentazione: ? a) tabella contenente gli orari di esercizio del servizio; ? b) tabella delle tariffe; ? c) tabella dei tempi di guida e di riposo dei conducenti; ? d) carta stradale in scala adeguata con l'itinerario del servizio richiesto evidenziato e trascritto, indicando puntualmente le strade ed i chilometri da percorrere nonché i luoghi esatti dove vengono previste le fermate; ? e) scheda contenente i dati relativi alla natura ed al volume di traffico previsti in caso di nuovo servizio proposto, o effettivi in caso di servizi già esistenti; ? f) copia conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, qualora l'impresa richiedente non sia stabilita in Italia; ? g) eventuale tabella relativa al calendario delle frequenze, qualora le stesse non abbiano una cadenza giornaliera o settimanale; ? h) parere tecnico relativo all'idoneità del percorso in territorio italiano ? i) pareri tecnici relativi all'idoneità delle fermate in territorio italiano; ? l) prospetto utilizzo autobus; ? m) prospetto relativo alla struttura commerciale ed organizzativa dell'impresa. Unitamente alla domanda, vanno inviate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tante copie, non in bollo, per quanti sono gli Stati esteri membri dell'Unione Europea, anche se di solo transito a porte chiuse, interessati dal percorso del servizio regolare richiesto nonché una copia per l'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione in cui l'impresa è stabilita, una copia per gli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine e tante copie per gli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluoghi delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. Per le copie della domanda da inviare agli Stati esteri, non è necessario allegare la documentazione di cui alle lettere h), i), l) ed m). Per la copia della domanda da inviare all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione in cui l'impresa è stabilita, occorre allegare solo la documentazione di cui alle lettere a), l) ed m). Per le copie della domanda da inviare all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine e per quelle da inviare agli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluoghi delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori occorre allegare solo la documentazione di cui alla lettera a). Per la compilazione e per la documentazione da allegare alle domande di lieve entità si rinvia alle precisazioni contenute nell'allegato n.2. La presentazione della domanda nei termini sopra stabiliti è requisito necessario ai fini della regolarità e della procedibilità della medesima. 1.3. Attività istruttoria Nuove istituzioni, rinnovi e modifiche rilevanti Le domande, presentate conformemente a quanto indicato nel punto precedente, sono trasmesse dalla scrivente Direzione Generale all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – avente sede nel capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita l'impresa richiedente, all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti- capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine, agli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluoghi delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori nonché allo Stato comunitario di destinazione e a tutti quelli di transito, al fine di acquisire dagli stessi i relativi pareri, ai sensi del comma 1 dell'art.7 del citato regolamento. 1.3.1 L'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo di regione nel cui territorio l'impresa è stabilita ricevuta la domanda provvede: a) a verificare che il numero degli autobus, nella disponibilità dell'impresa richiedente, siano in grado di assicurare la regolarità di esercizio del servizio proposto; A tal riguardo si precisa quanto segue. Le imprese devono dimostrare di avere in propria disponibilità (proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio e locazione con facoltà di compera) autobus di classe “III” e “B” nonché quelli ritenuti corrispondenti nella tabella allegata al decreto D.M. 23.12.2003 concernente: “Uso , destinazione e distrazione degli autobus” in numero sufficiente per assicurare il regolare esercizio del servizio. Qualora l'impresa abbia in propria disponibilità autobus già immatricolati, non è necessario procedere all'immatricolazione di nuovi autobus da destinare al nuovo servizio, fermo restando la necessità di acquisire il relativo nulla osta da parte dell'ente che ha rilasciato il titolo per l'immatricolazione dello stesso. Nel caso in cui gli autobus da utilizzare siano immatricolati in servizi di linea non di competenza statale ciò può avvenire nel rispetto di quanto specificato con circolare D.G.n.38 del 30 agosto 1992. In particolare ciò può avvenire per quelle imprese che esercitando sia servizi di competenza statale che servizi di competenza regionale, utilizzino contestualmente autobus immatricolati per servizi di competenza statale su servizi di competenza regionale, fermo restando che tale possibilità è consentita a condizione che non si verifichi l'uso, su servizi di competenza statale, di autobus acquistati con contributo regionale per percorrenze superiori a quelle effettuate da autobus immatricolati per servizi di competenza statale su servizi di competenza regionale. La congruità del parco rotabile dell'impresa istante dovrà essere valutata, alla luce del programma di esercizio proposto dall'impresa nell'istanza, tenendo conto della concreta possibilità dell'utilizzo degli autobus già immatricolati rispetto ai programmi di esercizio dei servizi regolari sui quali gli stessi vengono normalmente adibiti. Nel caso di esercizio proposto da un'associazione temporanea di imprese, la valutazione sulla congruità del parco rotabile è riferita all'ATI nel suo complesso e non alle singole imprese associate. La disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa richiedente va considerata limitatamente all'impiego degli stessi in via eccezionale, come autobus di riserva o, in caso di nuove istituzioni, per un periodo limitato non superiore a 180 giorni. Oltre tale termine l'impresa è tenuta ad adibire al servizio autobus immatricolati in servizio di linea. Nella sopra descritta ipotesi è comunque necessaria l'autorizzazione alla distrazione. La mancata disponibilità di autobus titolari immatricolati in servizio di linea oltre il predetto termine di 180 giorni, determina il venir meno di uno dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e, di conseguenza obbliga l'Amministrazione a revocare l'autorizzazione rilasciata. Qualora l'impresa richieda di adibire nuovi autobus al servizio regolare, l'immatricolazione degli stessi potrà avvenire solo per un numero pari a quello necessario ad assicurare il regolare svolgimento del servizio. b) ad accertarsi che l'impresa richiedente abbia struttura organizzativa e commerciale idonea ad assicurare il corretto svolgimento del programma di esercizio proposto; A tal riguardo si precisa quanto segue. Per struttura organizzativa si intende il complesso di beni e persone destinate alla gestione amministrativa e tecnica dell'impresa, a supporto dell'attività per l'esercizio dei servizi regolari; per struttura commerciale si intende la rete di vendita e di pubblicità dei propri servizi all'utenza. Le imprese istanti, nel prospetto da allegare alla domanda di cui alla lettera m), sono tenute a fornire informazioni riguardanti la consistenza delle strutture possedute e ciò non solo nella sede di stabilimento, ma anche nelle altre località interessate dal servizio sia in Italia che all'estero; in mancanza di proprie strutture nelle località diverse da quella di stabilimento, le predette imprese potranno produrre proprie dichiarazioni nelle quali venga data conoscenza di eventuali intese commerciali raggiunte con altre imprese italiane o estere. Nel rilasciare il suddetto parere, il competente Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo di regione dovrà valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa e commerciale posseduta dalla o dalle imprese richiedenti in ragione del numero di servizi regolari esercitati. 1.3.2 L'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine nonché l'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori ricevuta la domanda provvedono: a) ad informare della richiesta di nuova istituzione le imprese già autorizzate ad esercitare le medesime relazioni di traffico. Queste ultime, solo nell'ipotesi in cui i vettori autorizzati sulla stessa relazione di traffico siano già due, possono formulare, direttamente alla scrivente e per conoscenza agli Uffici capoluogo, motivate osservazioni volte a dimostrare l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, lettere d) ed e) del Regolamento. In particolare, ai sensi della lettera d), devono dimostrare che “il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori”, mentre , ai sensi della lettera e), devono dimostrare che “l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione”. Si rammenta, infatti, che l'autorizzazione in questione può essere rifiutata soltanto qualora il servizio di cui si chiede l'istituzione comprometta l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, non essendo al riguardo sufficiente: • che il nuovo servizio renda meno redditizi i servizi già autorizzati o alcuni di essi, ma occorre che esso comprometta la stessa esistenza di tutti i servizi interessati; • che l'istituzione del nuovo servizio sia uno degli elementi (sommandosi ad esempio a una caduta generale della domanda di trasporto) che contribuiscono a compromettere l'esistenza dei servizi regolari in essere, dovendo, invece, essere l'unico motivo di tale compromissione; • che siano espressi timori in ordine alla possibile compromissione dei servizi esistenti, essendo, invece, necessario che ciò venga dimostrato sulla base di prove certe; • che per il nuovo servizio vengano proposti prezzi inferiori a quelli praticati dai vettori già autorizzati o che per lo stesso collegamento siano già state autorizzate altre imprese. 1.4 Attività istruttoria Modifiche di lieve entità Per le domande di modifica di lieve entità il parere degli Uffici capoluogo si rende necessario solo quando il tipo di modifica lo richieda. Esso, pertanto,viene reso solo a specifica richiesta della scrivente. Delle modifiche apportate al servizio regolare sarà data tempestiva comunicazione agli Stati esteri in cui si sviluppa l'itinerario del servizio medesimo. Le modifiche di lieve entità sono definite entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative domande. 1.5 Rilascio dell'autorizzazione. Acquisiti i pareri favorevoli degli Stati esteri interessati e dell'Ufficio capoluogo di Regione ove l'impresa è stabilita, o non avendo ricevuta risposta da parte degli stessi entro il termine di due mesi decorrenti dalla data di ricezione della documentazione loro inviata, la scrivente, dopo aver esaminato le eventuali osservazioni presentate dalle imprese già autorizzate sulla base di quanto indicato nel precedente punto 1.3.2 lett.c), rilascia la prevista autorizzazione, previa acquisizione della quietanza di pagamento della tassa di sorveglianza, in ragione di Euro 0,00036 per ogni chilometro dell'itinerario percorso in territorio italiano. L'autorizzazione, in originale e nel numero di copie conformi richieste, è trasmessa all'indirizzo che l'impresa ha avuto cura di indicare nella domanda, mentre una copia conforme dell'autorizzazione è trasmessa agli Stati esteri e all'Ufficio capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine nonché agli Uffici capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. Gli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluoghi delle regioni interessate, ricevuta copia dell'autorizzazione, provvederanno, entro quindici giorni, a darne conoscenza a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari delle aree in cui ricadono le fermate del servizio regolare autorizzato, per le determinazioni di propria competenza. 1.6 Obblighi dei vettori L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di inizio di validità della stessa, a comunicare alla scrivente Direzione Generale, l'avvenuto inizio dell'esercizio del servizio regolare autorizzato. La mancata comunicazione, nel predetto termine, è considerata come intenzione dell'impresa titolare di rinunciare all'attivazione del servizio e, pertanto, la scrivente Direzione Generale provvederà a dichiarare decaduta l'autorizzazione. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi regolari sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 10 del Regolamento; in particolare: • ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni definite nell'autorizzazione; • a pubblicare l'itinerario, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio; • a tenere a bordo degli autobus adibiti all'esercizio del servizio regolare l'originale o la copia conforme dell'autorizzazione con la documentazione ad essa allegata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per l'esibizione a richiesta degli agenti preposti al controllo. Questi ultimi possono chiedere l'esibizione anche dei documenti di trasporto (biglietti di viaggio) individuali o collettivi rilasciati ai trasportati, sui quali devono essere indicati il punto di partenza e di destinazione del servizio, la durata di validità del documento di trasporto ed il prezzo del trasporto. 2. PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE NON RIVESTE IL RUOLO DI AUTORITÀ COMPETENTE PER L'AUTORIZZAZIONE 2.1 Espressione di pareri richiesti da Stati esteri. Ricevuta la domanda per l'istituzione di un nuovo servizio regolare avente transito o destinazione in Italia, inoltrate da un altro Stato comunitario, la scrivente Direzione Generale provvede contestualmente a trasmettere la domanda agli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha destinazione nonché agli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori I predetti Uffici provvedono: a) ad informare della richiesta di nuova istituzione le imprese già autorizzate ad esercitare le medesime relazioni di traffico, le quali, come precisato al precedente punto 1.3.2., possono formulare, direttamente alla scrivente, entro il più breve tempo possibile, motivate osservazioni volte a dimostrare l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, lettere d) ed e) del Regolamento; b) esprimono eventuali osservazioni da rappresentare all'Autorità competente per l'autorizzazione inerenti l'idoneità sia del percorso che delle fermate previste in territorio italiano. Entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, questa Direzione Generale esprime, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento il proprio parere. Il parere rilasciato da questa Direzione Generale può essere motivato solo con riferimento alla sussistenza o meno dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione previsti dal citato articolo 7. Valutazioni aventi un diverso oggetto potranno essere eventualmente rappresentate, come semplici osservazioni non vincolanti, all'autorità competente per l'autorizzazione. Una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della competente autorità al rilascio, copia della stessa verrà trasmessa all'Ufficio capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha destinazione nonché agli Uffici capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. Gli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo delle regioni interessate, ricevuta copia dell'autorizzazione, provvederanno, entro quindici giorni, a darne conoscenza a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari delle aree in cui ricadono le fermate del servizio regolare autorizzato, per le determinazioni di propria competenza. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La presente circolare con i relativi allegati sostituisce integralmente la circolare n.1. del 7 maggio 2003 e si applica ai procedimenti in corso, ferma restando la validità delle domande presentate in data antecedente alla comunicazione della stessa, il cui procedimento si intende regolato dalle precedenti disposizioni. Si invitano gli Uffici, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Clara Ricozzi)

Data emissione
04-11-2004
Tipologia atto
Circolare
Numero
8
Protocollo
AI/CEE N. 5062
Data di ultima modifica: 07/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016