Circolare protocollo 8599 del 11/01/1960

Descrizione breve

La Circolare 8599 del 11/01/1960 stabilisce le prescrizioni che devono essere osservate per il rilascio delle licenze di accesso per le stazioni di rifornimento e di servizio.

Le stazioni di rifornimento e di servizio, in dipendenza del loro esercizio, possono  rappresentare intralcio con la entrata e con l'uscita degli automezzi dai piazzali di sosta  adibiti al rifornimento e un disturbo alla fluidità del traffico, e ciò specie quando la conformazione del piazzale e le condizioni di visibilità, in corrispondenza degli accessi,  non consentono al conducente dell'automezzo, che corre sulla strada, di avvistare in  tempo utile l'automezzo che sta per impegnarsi nella manovra di accesso o di uscita dal  piazzale stesso.

In dipendenza di tali considerazioni, le prescrizioni che devono essere osservate per il  rilascio delle licenze di accesso sono le seguenti:

1. La distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti  liquidi o gassosi, al di fuori delle traverse interne degli abitati, non deve essere  inferiore a km 1. Tuttavia, per un tratto che, all'interno del centro abitato, non superi,  complessivamente, i 2 km, si prescinde da tale distanza, sempre, beninteso, sotto  l'osservanza delle prescrizioni generali di sicurezza per la circolazione sopra menzionate.  2. E' vietata la istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi o gassosi: a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore  a m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle  carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero r accordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95, deve partire dal  punto di tangenza della curva stessa; b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi  raggio; c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%; d) a  distanza inferiore di m. 95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;  e) lungo strade provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza  inferiore a m. 95 dal bivio stesso, misurata con i criteri cui al punto a). Restano ferme  le distanze stabilite per le strade costituenti gli itinerari internazionali nei vigenti  accordi internazionali.  

3. La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di  gasolio e delle stazioni di servizio, deve ess ere di metri 60, dei quali metri 30 di  spartitraffico e metri 15 per ciascun accesso. La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di  gasolio, deve essere compresa tra 25 e 30 metri, dei quali metri 10 di spartitraffico e  metri 7,50 fino a metri 10 per ciascun accesso.  

4. Al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che  debba effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti liquidi  (che sono in numero preponderante), che trovasi al lato opposto della corsia di  marcia, in deroga alla prescrizione di distanza minima tra gli impianti di Km. 1, si può  consentire l'installazione di altro impianto dal lato opposto della statale alla distanza  minima di metri 500. Ta le distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini, a condizione che i due  impianti siano resi contemporaneamente visibili, a conveniente distanza, da entrambi  gli estremi del tronco stradale interessato.  

5. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità è consentito  l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo s'intende,  l'eventuale vincolo della competente Sovrintendenza ai Monumenti, e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni. Pertanto, in tali casi, la definizione delle domande va subordinata alla presentazione  del nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza ai Monumenti ed, ove questo manchi il  sito prescelto per l'impianto deve ritenersi non idoneo.  

6. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi o gassosi che ricadono lungo un  tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del  tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive  che, in contiguità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno  sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di  metri 93 e di metri 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la  normale a questo.  

7. Per  quanto riguarda la procedura da eseguire, tenuto conto della rispettiva  indipendenza ed autonomia dei due atti che devono concorrere (autorizzazione del  Prefetto all'impianto, licenza di accesso di competenza degli organi di questa Amministrazione), si fa presente che il Prefetto, ricevuta la domanda di autorizzazione  all'impianto, ne informa il competente Compartimento per la viabilità, il quale inizia  l'istruttoria necessaria per stabilire se si possa o meno rilasciare il nulla osta di sua  competenza prescritta dall'art. 18 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741. Il diniego del nulla osta impedisce che il Prefetto possa far luogo al rilascio dell'autorizzazione di sua competenza. Nel caso, invece, che il nulla osta sia accordato, rimane alla competenza del Prefetto  di esaminare e di stabilire se può essere rilasciata l'autorizzazione all'impianto, in  rapporto a condizioni diverse da quelle relative all'accesso sulla strada.  

Nulla osta che il Capo del Compartimento per la viabilità partecipi alle riunioni collegiali  che i Prefetti sogliono effettuare prima di accordare le autorizzazioni loro spettanti:  s'intende, peraltro, che nel corso di queste riunioni non possono essere ripresi in esame i  provvedimenti propri di questa Amministrazione, non essendo per questi previsto dalla  legge alcun intervento di organi collegiali o, comunque, estranei alla organizzazione di  questa Amministrazione.

Una volta rifiutata dal Prefetto la sua autorizzazione è evidente che il Compartimento  per la viabilità non potrà rilasciare  la licenza di accesso sulla strada, in caso contrario,  invece, il Compartimento, sempre che abbia ricevuta l'apposita domanda dell'interessato  e questa sia in regola, farà luogo al rilascio della licenza di accesso.

S'intende che nulla è mutato per quanto  attiene al nulla osta di competenza degli Uffici  dipendenti dalla Direzione Generale Servizi Antincendio del Ministero dell'Interno.

E' superfluo sottolineare l'importanza di tale settore del servizio che, nell'interesse  della sicurezza della circolazione, richiede il più rigoroso rispetto delle norme che  disciplinano la materia e, conseguentemente, il personale interessamento delle SS.LL.  affinché dispongano e controllino la effettiva collaborazione del personale addetto a tale  importante servizio.

Sulla regolarità delle concessioni e sulla normalizzazione di tale delicata materia, mi  riservo disporre opportuno controllo.

Nel dare assicurazione dell'adempimento delle norme stabilite con la presente circolare, le SS.LL. potranno far presenti eventuali presunte difficoltà.

 IL MINISTRO  TOGNI  

Data emissione
11-01-1960
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
8599
Data di ultima modifica: 19/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016