Repubblica di Moldova. Conversioni patenti di guida - integrazione alla circolare prot. n. 24705/23.18.01 del 01 settembre 2011
Testo: Con la Circolare indicata in oggetto sono state inviate le notizie relative all’aggiornamento dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida tra l’Italia e la Moldova, con riserva di trasmettere successive comunicazioni in merito alle modalità di rilevare, dai codici riportati sulle patenti moldave, se le stesse siano state rilasciate per esami ovvero per conversione di altro documento estero. Ciò al fine della corretta applicazione dell’art. 6 – paragrafo 2- dell’Accordo stesso.
In merito le competenti autorità estere hanno reso noto che in caso di emissione di patente moldava per conversione e non per esami, nella colonna 12 della patente stessa viene indicato il codice 70 seguito dalla sigla dello Stato di primo rilascio.
Dopo specifica richiesta di questa Direzione è stato successivamente chiarito che il codice 70 viene utilizzato, oltre che in sede di primo rilascio, anche in caso di duplicato.
E’ stato però precisato che l’uso del predetto codice 70 è in vigore dal 05 settembre 2011.
Pertanto per tutte le patenti moldave emesse prima di tale data, non risultando possibile conoscere dalla lettura delle stesse se derivino da conversione di altro documento estero non convertibile in Italia, gli Uffici della Motorizzazione chiederanno all’interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di rito, la specifica attestazione da cui risulti se la patente moldava da convertire è stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, ovvero se è stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami, come specificato nella precedente Circolare indicata in oggetto.
Si precisa che detta attestazione potrà essere rilasciata oltre che dall’Ambasciata moldava anche dal Consolato Generale avente sede a Bologna con le competenze territoriali così come indicato nella specifica Circolare prot.n. 104949/23.18.08 del 04.12.2009 avente come oggetto:Moldova. Indirizzi Rappresentanze diplomatiche.
Per la patenti moldave emesse dal 05 settembre 2011 non sarà invece necessario chiedere la predetta attestazione per conoscere le modalità di rilascio. Gli Uffici della Motorizzazione faranno il dovuto approfondimento solo nel caso in cui le patenti riportino il codice 70 nella colonna 12 ed applicheranno l’art. 6 paragrafo 2 dell’Accordo in vigore.
In via generale resta comunque sempre confermata, la possibilità (ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo in vigore) di richiedere un’attestazione per altri motivazioni qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire.
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Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare tempestivamente la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. arch Maurizio Vitelli)