Personale marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (Decreto direttoriale 21 gennaio 2008)
Personale marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (Decreto direttoriale 28 gennaio 2008)
testo
Al fine di dare piena e completa applicazione agli emendamenti di cui alla Regola VI/2 della Convenzione Internazionale STCW '78 nella sua versione aggiornata ed alla Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW entrati in vigore il 1 gennaio 2008 questa Amministrazione ha emanato i due decreti direttoriali in oggetto indicati, (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) allo scopo di disciplinare l'addestramento teorico pratico dei marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio. In particolare si rappresenta quanto segue.
1. Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 - Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M.A.M.S.) Il Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 disciplina l'addestramento teorico pratico che i marittimi addetti ai mezzi di salvataggio devono effettuare al fine di ottenere il Certificato adeguato di “marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio” (M.A.M.S.). Il provvedimento stabilisce i requisiti di accesso ed il programma di esame che deve sostenere il candidato per ottenere tale abilitazione. Innovativo della materia è l'addestramento teorico-pratico, che consiste in almeno tre esercitazioni di emergenza, effettuate a bordo di una nave. Tale addestramento sarà certificato dal Comandante della nave stessa, che rilascerà al marittimo apposita attestazione dalla quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento previsto, accompagnata anche dalla copia conforme dell'estratto del Giornale Nautico Parte II opportunamente vidimato dalla Capitaneria di porto. Altra innovazione è lo svolgimento delle prove teorico-pratiche di esame che dovranno espletarsi in minimo 60 minuti ciascuna. Il Certificato “marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio” (M.A.M.S.) sarà rilasciato direttamente dalla Commissione esaminatrice e dovrà essere conforme alle disposizioni impartite dal Decreto Direttoriale 14/01/2008. Il certificato ha durata quinquennale e per essere rinnovato il marittimo dovrà dimostrare di aver mantenuto l'addestramento pratico ovvero aver partecipato alle tre esercitazioni di emergenza richieste dal Decreto citato. I marittimi già in possesso del certificato di “Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio” (M.A.M.S.) per convertire il loro certificato con il nuovo modello, dovranno effettuare, davanti alla Commissione di esame, la prova pratica di riportata nel programma di esame disciplinato dall'articolo 3, entro 18 mesi dalla data del Decreto stesso.
2. Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 - Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (M.A.B.E.V.) Il Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 disciplina l'addestramento teorico pratico che i marittimi addetti ai mezzi di salvataggio veloci devono effettuare al fine di ottenere il Certificato adeguato di “marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci” (M.A.B.E.V.) conforme alle nuove disposizioni di cui alla Regola VI/2 e alla relativa modifica alla Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW. Il provvedimento stabilisce i requisiti di accesso ed il programma di esame che deve sostenere il candidato per ottenere tale abilitazione. Innovativo della materia è l'addestramento teorico-pratico, che consiste in almeno tre esercitazioni di emergenza, effettuate a bordo di una nave. Tale addestramento sarà certificato dal Comandante della nave stessa, che rilascerà al marittimo apposita attestazione dalla quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento previsto, accompagnata anche dalla copia conforme dell'estratto del Giornale Nautico Parte II opportunamente vidimato dalla Capitaneria di porto. Altra innovazione è lo svolgimento delle prove teorico-pratiche che dovranno espletarsi in minimo 60 minuti ciascuna. Il Certificato “marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloce” (M.A.B.E.V.) sarà rilasciato direttamente dalla Commissione esaminatrice e dovrà essere conforme alle disposizioni impartite dal Decreto Direttoriale 21/01/2008. Il certificato ha durata quinquennale e per essere rinnovato il marittimo dovrà dimostrare di aver mantenuto l'addestramento pratico ovvero aver partecipato alle tre esercitazioni di emergenza richieste dal Decreto citato. I marittimi gia in possesso del certificato di “Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci ” (M.A.B.E.V.) per convertire il loro certificato con il nuovo modello, dovranno effettuare, davanti alla Commissione di esame, la prova pratica di riportata nel programma di esame disciplinato dall'articolo 3, entro 18 mesi dalla data del Decreto stesso.
Nella more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si trasmettono in allegato i Decreti Direttoriali in oggetto indicati.
Il Direttore Generale (Dr. Massimo Provinciali)