Accordo ADR “trasporto su strada di merci pericolose” - Adozione degli Accordi Multilaterale M231 e M237
OGGETTO:
Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterale M231 e M237.
Gli Accordi summenzionati, di cui si allega copia, prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose.
L’Accordo M231 è finalizzato ad una applicazione anticipata di nuove disposizioni, che entreranno in vigore con l’ADR 2013, relative a sostanze chimiche (liquidi, paste o polveri pressurizzati con un gas propellente) in contenitori a pressione, diversi dai generatori aerosol, identificate da sei nuovi numeri UN (3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) mutuati dalla 17a edizione delle Raccomandazioni ONU di prossima pubblicazione.
La validità dell’Accordo è prevista fino al 31.12.2012.
L’Accordo M237, che è una estensione del precedente Accordo M180 scaduto il 1° giugno u.s. e sottoscritto dall’Italia il 6 novembre 2006, è volto a consentire la consegna all’utilizzatore finale di recipienti a pressione di importazione U.S.A., approvati dall’Ente americano D.O.T..
Pertanto vengono derogate le disposizioni ADR relative a: ispezione e prova iniziale, ispezione e prova periodica, approvazione dei recipienti a pressione, prescrizioni per i fabbricanti, prescrizioni per gli organi ispettivi e marcatura dei recipienti a pressione riempibili.
La validità dell’Accordo è prevista fino al 31.05.2015.
Ovviamente la validità dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli stessi.
E’ opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’ Accordo Multilaterale di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M231 ovvero M237:
“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)