Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”. Adozione degli Accordi Multilaterali M182, M184, M186 e M189. - Deroghe per il trasporto su strada
OGGETTO: Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”. Adozione degli Accordi Multilaterali M182, M184, M186 e M189.
Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali M182, M184, M186 e M189.
Gli Accordi suddetti, di cui si allegano copie, prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose.
La deroga introdotta dall’M182 è volta a consentire il trasporto in IBC delle soluzioni di nitrocellulosa infiammabile UN 2059 dei gruppi di imballaggio II e III.
La validità dell’Accordo è prevista fino al 12.06.2011.
La deroga introdotta dall’M184 riguarda il punto 7.5.5.3 ed in particolare l’elevazione a 20.000 kg del limite di quantità per unità di trasporto previsto per i perossidi organici Classe 5.2 e le sostanze autoreattive Classe 4.1.
La validità dell’Accordo è prevista fino al 1.01.2009.
La deroga introdotta dall’M186 è volta ad estendere l’applicazione a parità di condizioni di imballaggio, della disposizione speciale PP1 già applicabile a UN 1133 (adesivi), UN 1210 (inchiostri da stampa), UN 1263 (pitture) e UN 1866 (resine in soluzione) della Classe 3 “liquidi infiammabili” (Gr. imball. II e III), anche alle stesse categorie di materie non infiammabili ricomprese nella Classe 9 UN 3082 (sostanze liquide pericolose per l’ambiente, n.a.s).
La validità dell’Accordo è prevista fino al 1.01.2009.
La deroga introdotta dall’M189 è volta a rimuovere l’obbligo, sancito alla sottosezione 5.3.2.1.5 dell’ADR, di affissione anche su veicoli chiusi o telonati dei pannelli arancione numerati usati per le cisterne fino a 3000 litri quando non sono visibili dall’esterno dei veicoli. Ciò è giustificato dalla rimozione degli ostacoli per i trasporti intermodali in quanto diversamente trattati da altri Regolamenti modali (IMDG ecc). Inoltre i messaggi forniti dai pannelli replicati all’esterno potrebbero indurre in errore le squadre di soccorso eventualmente intervenute in caso di incidente. Si segnala che l’edizione 2009 dell’ADR non conterrà più l’obbligo sancito dal punto 5.3.2.1.5.; anche per questo la validità dell’Accordo è prevista fino al 31.12.2008.
Ovviamente la validità dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli stessi.
E’ opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M182, M184, M186 oppure M189:
“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Sergio DONDOLINI)