Quesiti sul codice della nautica da diporto.
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Sono state recentemente portate all'attenzione di questa Direzione Generale alcune problematiche connesse all'applicazione del Codice della nautica ed in particolare:
1. sulla possibilità che l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing), figura prevista dall'art. 16 del citato Codice della nautica, possa cedere l'unità in locazione ad una società di charter per un successivo impiego in attività commerciale;
2. sulla valenza della dichiarazione unilaterale di vendita quale titolo idoneo per la trascrizione degli atti relativi alla pubblicità navale.
La Scrivente, acquisiti anche i relativi pareri espressi dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ritiene di dover fornire i seguenti chiarimenti.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, premesso in via preliminare che il rapporto tra la società di leasing proprietaria e l'utilizzatore non costituisce un impiego commerciale dell'unità, in quanto la locazione finanziaria (leasing) è un contratto di natura del tutto diversa dalla locazione commerciale, si ritiene che l'utilizzatore che intenda cedere l'unità in locazione ad una società di charter, compia un uso commerciale della medesima, rientrando in pieno nelle previsioni dell'art. 2, comma 2, del Codice della nautica.
Previa dichiarazione di armatore, l'utilizzatore dovrà perciò provvedere alle annotazioni prescritte ed al possesso degli altri requisiti stabiliti. Successivamente, la società di charter che impiegherà a fini commerciali l'unità, dovrà a sua volta provvedere ad assumerne l'armamento con il consenso della società proprietaria, ed effettuare anch'essa le annotazioni previste dal citato art. 2 del codice della nautica.
Naturalmente i clienti della società di charter (sublocatari) non potranno che destinare l'unità esclusivamente alle finalità di diporto (art. 46 del codice della nautica).
Per la seconda casistica, si ricorda che il codice della nautica non detta nessuna specifica norma riguardo la forma del titolo di proprietà, per cui in virtù del combinato disposto dagli articoli 1, comma 3, del codice stesso e 252, comma 2, del codice della navigazione si reputa la dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata quale titolo idoneo per l'esecuzione della pubblicità navale relativa alle unità da diporto.
Per maggiore intelligenza della materia trattata si invia copia del carteggio intercorso tra la Scrivente e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Massimo Provinciali