Descrizione breve
Con l’Accordo ADR 2019 si è introdotto l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023.
L’Accordo ADR prevede, però, in taluni casi e al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di derogare a tale obbligo.
Il D.M. 7 agosto 2023, n. 194 ha regolamentato le possibili casistiche di esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza. Con la successiva circolare esplicativa prot. n. 13921 del 14.05.2024 si sono chiariti alcuni aspetti normativi volti a fornire una corretta applicazione del D.M. 7 agosto 2023.
Temi/Argomento
Data emissione
14-05-2024
Tipologia atto
Circolare
Numero
13921
Competenza
Data di ultima modifica: 28/05/2024
Data di pubblicazione: 20/05/2024