Circolare protocollo 10554 del 20/06/2007

Descrizione breve

Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta

Modalità di presentazione delle istanze per la concessione del contributo di cui all’articolo 3 della legge 9 gennaio 2003 , n. 13


testo
L'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante “Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta”ha previsto la concessione alle imprese amatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del Codice della Navigazione di un contributo per favorire ed accelerare l'eliminazione di navi cisterna a singolo scafo, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre 15 anni. La Commissione Europea, chiamata ad autorizzare detto regime di aiuti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato, con Decisione n. C(2007) 307 def del 7 febbraio 2007, notificata al Governo italiano con nota SG-Greffe (2007) D/200594 del 8 febbraio 2007, ha formulato le proprie osservazioni e lo ha dichiarato compatibile con il mercato comune, nel rispetto degli impegni e degli obblighi posti dalla decisione stessa. Decisione che, secondo i principi dell'ordinamento comunitario, è direttamente e immediatamente vincolante sia per l'Amministrazione sia per i soggetti destinatari dei benefici di cui trattasi. Ritenuto, pertanto, necessario emanare disposizioni attuative dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n.13, al fine di assicurare la massima omogeneità e trasparenza nei procedimenti per la valutazione delle istanze e la concessione ed erogazione dei contributo nonché una applicazione compatibile con quanto stabilito dalla Decisione comunitaria, la scrivente Direzione Generale ha redatto il seguente prospetto che fissa le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Concessione del contributo in via provvisoria e anticipi

1. La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n.13, di seguito denominata “legge” è disposta, in via provvisoria, con decreto del Ministero dei Trasporti, su istanza dell'impresa interessata, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del contributo stesso, nei limiti della disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;

2. Per la concessione del contributo, in via provvisoria, le imprese interessate devono presentare, a pena di inammissibilità al beneficio, apposita istanza al Ministero dei Trasporti, entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio dei lavori di demolizione ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data, indicando gli elementi di individuazione della nave e allegando la seguente documentazione :

a) Certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è effettuata in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio dei lavori stessi;

b) Dichiarazione dell'Ente di classificazione, sulla data di entrata in esercizio, il servizio cui l'unità era abilitata e la portata lorda;

c) Estratto matricolare dal quale risulti, a norma dell'art.3, comma 4 della legge, la proprietà e/o disponibilità dell'unità da demolire e l'iscrizione nei registri tenuti dalle Autorità nazionali non oltre la data del 21 ottobre 2003, ovvero il possesso, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio;

d) Copia conforme del Memorandum of Agreement , nel caso di vendita per demolizione;

e) Copia conforme dell'atto di vendita (Bill of sale), nel caso di vendita per demolizione, ovvero contratto di demolizione nel caso di demolizione per proprio conto;

f) Dichiarazione dell'Ente di Classificazione che la nave, per la cui demolizione si richiede il contributo, non avrebbe dovuto comunque essere ritirata dalla circolazione a norma del regolamento (CE) n.417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni, prima che sia trascorso un anno intero;

g) Dichiarazione della società beneficiaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di non aver già preso disposizioni per acquistare una capacità di sostituzione in un periodo inferiore ad un anno;

h) Dichiarazione della società beneficiaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, relativa agli oneri sostenuti nel periodo di applicazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi;

i) Dichiarazione della società beneficiaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sul tonnellaggio complessivo di navi cisterna adibite al trasporto posseduto dall'impresa beneficiaria prima della concessione dell'aiuto, specificando per ciascuna unità il compartimento e il numero di iscrizione e se trattasi di unità a singolo scafo o doppio scafo.

Le istanze e la relativa documentazione allegata dovranno essere in duplice copia. di cui una in bollo.

3. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, per il calcolo ed ogni altro aspetto attinente la concessione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge. La misura del contributo fissata dall'articolo 3, comma 9, della legge è da intendersi come limite massimo dell'aiuto accordabile. Tale misura, potrà eventualmente, essere ridotta, onde assicurare che:

- come richiesto dall'articolo 2.10, punto 25, della Decisione C(2007) 307 def della Commissione del 7 febbraio 2007, il contributo sia limitato al minimo necessario per compensare la perdita di reddito subita dal beneficiario conseguentemente all'anticipata demolizione della nave cisterna. L'Amministrazione, ai fini della determinazione della perdita di reddito conseguente all'anticipata demolizione di una nave cisterna, opererà in maniera uniforme, proporzionalmente alla diversa portata delle navi demolite, sulla base di parametri tecnici (stima dei mancati ricavi, meno costi presunti, per gli anni di anticipazione della demolizione rispetto alle scadenze internazionali fissate per la radiazione del naviglio stesso) già rappresentati alla Commissione europea ed evidenziati nei paragrafi 27 e 28 della Decisione medesima;

- conformemente a quanto stabilito dall'art.3.3, punto 41 della Decisione C(2007) 307 def della Commissione del 7 febbraio 2007 il complesso dei contributi accordati in attuazione della legge a ciascuna società o gruppo armatoriale, non ecceda i limiti imposti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi .

4. Alla corresponsione, in via provvisoria, del contributo, per un importo non superiore al 75 per cento del contributo stesso, si procede mediante pagamento diretto del beneficio all'impresa, dopo l'inizio dei lavori , previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del contributo erogato in caso di mancata ultimazione dei lavori di demolizione entro il termine previsto dall'art.3, comma 7, della legge ovvero di accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione del contributo nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste sia dalla Decisione 2002/868/CE della Commissione del 17 luglio 2002 sia dalla Decisione della Commissione europea C(2007) 307 def della Commissione del 7 febbraio 2007, ovvero di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei termini fissati dal decreto di attuazione.

Liquidazione definitiva del contributo

1. Per l'ottenimento della liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei Trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione , corredata dal certificato della locale Autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori di demolizione. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione, nel caso di iniziative di demolizione ultimate anteriormente a tale data.

2. Alla concessione e corresponsione della liquidazione definitiva del contributo si procede mediante pagamento diretto del beneficio all'impresa, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale dell'intero contributo erogato, in caso di accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione, in via definitiva, del contributo nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione Commissione europea .

Decadenza

Nei casi di decadenza dal contributo o di rinuncia parziale o totale da parte dell'impresa interessata, così come nei casi di riduzione del contributo , le somme percepite devono essere restituite, insieme ai relativi interessi, calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza ovvero che prende atto della rinuncia o che determina in via definitiva il contributo, aumentato di due punti.

Roma, 20 giugno 2007

FIRMATO Il DIRETTORE GENERALE (Dott. Massimo Provinciali)

Data emissione
20-06-2007
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
10554
Data di ultima modifica: 03/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016