Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime - art. 8 - calcolo delle indennità risarcitorie e relativa riscossione
Testo:
Sono pervenute da alcune Capitanerie di porto dei quesiti circa la competenza a determinare l'ammontare degli indennizzi e, successivamente, alla riscossione dei medesimi.
L'argomento fu affrontato informalmente durante alcune riunioni tenutesi presso questa Unità di gestione con gli Organi periferici di questa amministrazione e di quella finanziaria in occasione della predisposizione dei noti elenchi ex art. 59 del D.P.R. 616/77.
Poichè la questione ha comunque comportato finora differenti modalità attuative, si è ritenuto opportuno, acquisito il conforme parere del Ministero delle finanze che si è espresso in merito, per ultimo, con nota n. 51281 in data 30 marzo 1999, di impartire le direttive che seguono, finalizzate, appunto, ad una uniforme applicazione su tutto il territorio.
Com'è noto l’articolo. 8 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 dispone che in presenza di utilizzazioni senza titolo ovvero di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, il relativo indennizzo vada calcolato applicando i moltiplicatori 3 e 2 con riferimento al canone teorico che sarebbe stato applicato se la fattispecie fosse stata regolamentata con concessione.
Ora, così come disposto dall’articolo. 7 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, i canoni -la cui definizione deriva da una mera applicazione di misure unitarie correlate a parametri oggettivi quali la superficie scoperta, quella coperta con impianti di facile o difficile rimozione, e così via- "sono determinati con provvedimenti adottati dal capo del compartimento marittimo"
Ne deriva che il Capo del compartimento marittimo, una volta individuato il canone teorico, applicherà uno dei due moltiplicatori a seconda che l'utilizzazione non si fondi su un titolo concessorio ovvero risulti difforme da esso.
Non sempre, però, è possibile per il Comandante del porto individuare il canone teorico da porre a base del calcolo dell'indennizzo.
Infatti quando si tratta di determinare canoni da imporre a fronte di una concessione, l'Autorità marittima può disporre di disegni e di calcoli relativi alle superfici ed ai volumi così come essi risultano dagli elaborati, firmati da tecnici abilitati, allegati alle istanze.
Di contro, in presenza di abusi, ove non si tratti di semplici occupazioni di aree ma di realizzazioni di opere, la Capitaneria di porto non dispone dei citati supporti tecnici nè delle professionalità che le consentano una corretta misurazione.
In tali casi sarà interessato l'Ufficio del territorio competente perchè, con quello spirito di collaborazione cui deve essere improntata l'attività delle amministrazioni pubbliche, fornisca il proprio supporto al fine di poter disporre dei necessari elementi tecnici per il calcolo degli indennizzi.
Una volta che l’indennizzo sia stato determinato, il Capo del compartimento marittimo ne darà comunicazione all’Ufficio finanziario periferico che, nell’ambito della propria competenza istituzionale, provvederà all’attivazione della procedura per la riscossione.
Si prega di voler assicurare.
IL DIRIGENTE GENERALE
F.to CILIBERTI