Circolare numero 8 protocollo 51808/3 del 29/03/1994

Descrizione breve

Concessioni demaniali marittime per l’installazione di silos ed impianti similari

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime per l’installazione di silos ed impianti similari.

Come noto, con lettera circolare n. 5180237 del 02/02/89, e circolari n. 260 e n. 266 (prot. 5180276 e prot. 5182179) rispettivamente in data 3/2/90 ed in data 1479/90, lo scrivente ha espresso direttive nel senso che le richieste di concessione preordinate all’installazione di silos e strutture similari venissero sottoposte - prima del rilascio del titolo concessorio - al vaglio di questo Ministero per un ponderato apprezzamento delle iniziative - attesi i rilevanti aspetti di ordine economico, ecologico, sanitario e di sicurezza degli impianti in discorso.

Alla luce dell’esperienza ora maturata si è avuto modo di verificare che, in buona parte, le istanze in discorso sono destinate all’installazione di strutture di facile rimozione, di natura tale, cioè, da dover essere regolate - nella prevalenza dei casi - con atti concessori rientranti, per la durata, nella competenza di codeste Autorità marittime.

A seguito di tale approfondimento della problematica ed in applicazione dei principi enunciati nella legge n. 241/90 - intesi alla semplificazione delle procedure ed alla abbreviazione dei tempi istruttori - si ravvisa la opportunità che le direttive enunciate nelle succitate Circolari non trovino più applicazione.

Ciò al fine di non ritardare l’inizio di attività economiche - in un momento congiunturale così delicato della situazione economica nazionale ed internazionale - e di non rallentare la libera circolazione dei prodotti nell’ambito del mercato unico comunitario.

Pertanto saranno gestite direttamente nella propria titolarità le iniziative rientranti ‘‘ictu oculi’’ nell’arco temporale di competenza delle Capitanerie di Porto, mentre verranno, ovviamente, sottoposte alle preventive valutazioni di questo Ministero quelle che, per la loro maggiore rilevanza e la prevedibile lunga durata, siano suscettibili di rientrare nella competenza del Direttore marittimo o del Ministero.

Corre il caso di precisare che le Capitanerie di Porto - ove si tratti di attività concernenti lo stoccaggio e/o la movimentazione di cemento o prodotti che comportano la emissione di polveri o di altri elementi in atmosfera - dovranno acquisire, con ogni previsto parere in materia ambientale, sanitaria, urbanistica e di sicurezza, anche il parere della competente USL - in attesa del riordino della materia e della individuazione dell’Autorità all’uopo investita - ai fini delle acquisizione delle prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera e della sicurezza delle operazioni.

IL MINISTRO

Temi/Argomento
Data emissione
29-03-1994
Tipologia atto
Circolare
Numero
8
Protocollo
51808/3
Data di ultima modifica: 18/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016