Servizi di trasporto ferroviario passeggeri in ambito nazionale richiesti dall’impresa ferroviaria Arenaways s.p.a. sulla linea Torino - Milano.
Rriesame della decisione n. 589 del 9 novembre 2010, ai sensi dell’art. 59, comma 4 della legge n. 99 del 23 luglio 2009.
Testo:
L’impresa ferroviaria Arenaways S.p.A., con nota del 2/03/2011, ha richiesto ai sensi del comma 4 dell’art. 59 della legge 99/09 il riesame della Decisione n. 589 del 9/11/2010, a seguito della sottoscrizione - in data 13 dicembre 2010 - del Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Trenitalia S.p.A. per il potenziamento e il miglioramento del Servizio Ferroviario Regionale in Piemonte, e con il quale sono state individuate le Linee Guida per la stipula del Contratto di Servizio (CdS). L’URSF ha avviato il procedimento istruttorio, richiedendo a tutti i soggetti coinvolti la documentazione necessaria per effettuare una nuova analisi dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblici.
A conclusione del suddetto procedimento istruttorio, l’URSF – valutato in particolare che non è stato fornito nessun elemento che giustifichi una modifica della Decisione n. 589 del 9/11/2010 e che le ulteriori informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria confermano e rafforzano il quadro decisorio alla base della suddetta Decisione – in data 27 ottobre 2011 ha adottato la Decisione n. 768 con cui: - ai sensi dell’art. 59, commi 3 e 4 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha disposto che restano applicabili le stesse determinazioni stabilite con la Decisione n. 589 del 9/11/2010.