Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime
OGGETTO: Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 concernente “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”. Applicazione art. 5.
In relazione ad alcuni quesiti posti circa la concreta applicazione dell’articolo 5 della legge indicata in oggetto si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, di impartire le seguenti disposizioni.
Com’è noto l’art. 5 concerne le compensazioni da operare tra le somme dovute a titolo di canone, determinato ai sensi della nuova normativa, per il 1994 e le somme comunque versate dai concessionari negli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.
Preliminarmente si vuole sgombrare il campo da eventuali dubbi circa la possibilità di operare compensazioni con canoni versati o dovuti nel 1989, significando che tale compensazione non è ammessa dall’art. 5. In tali casi, pertanto, ove sorga un credito da parte del concessionario, questi dovrà essere invitato a fare richiesta di rimborso al competente Ufficio Finanziario.
Per quanto riguarda, invece, le compensazioni ammesse, non sussistono dubbi circa il conguaglio da richiedere immediatamente al concessionario in caso di un suo debito nei confronti dell’Erario, come chiaramente indicato nella circolare n. 01 del 07/02/1994.
Nel caso in cui risulti un credito del concessionario, la questione va esaminata e risulta in ordine alle seguenti ipotesi:
Ipotesi ‘‘A’’
Il credito vantato dal concessionario può essere interamente recuperato nell’arco dei quattro anni di validità della licenza di concessione.
Nel mod. 77 dovrà essere indicato in canone che risulta effettivamente dovuto per l’anno 1994, ai sensi della legge 494/93.
In apposito richiamo rinvierà ad uno schema, da allegare al titolo concessorio, nel quale verrà chiarito che il canone dovuto non viene effettivamente versato (ovvero viene versato parzialmente) fino all’azzeramento del credito vantato dal concessionario.
Nel caso di rilascio di un atto formale, l’importo da indicare nel titolo dell’atto stesso dovrà essere quello derivante dall’applicazione della legge 494/93.
Nell’apposito articolo relativo al canone sarà poi esplicitato che detto canone (che sarà aggiornato annualmente ai sensi dell’art. 04, 1° c. della legge 494/93) non verrà effettivamente versato fino all’estinzione del credito vantato dal concessionario nei confronti dell’Erario.
Ipotesi ‘‘B’’
Il credito vantato dal concessionario risulta tale da non poter essere assorbito nel periodo di validità del titolo concessorio.
Nel mod. 77 dovrà essere indicato il canone dovuto per il 1994 ai sensi della legge 494/93.
Un apposito richiamo rinvierà ad uno schema, da allegare al titolo concessorio, nel quale verrà chiarito che il canone dovuto non viene versato a motivo del credito vantato dal concessionario e evidenzierà l’ammontare del credito che risulterà compensato negli anni di validità del titolo ed il credito residuo.
La differenza a credito potrà essere richiesta dall’interessato direttamente all’Organo Finanziario competente, ovvero, previo accordo con codeste Autorità Marittime, potrà continuare ad essere compensata fino all’estinzione attraverso il rilascio di ulteriori titoli concessori, ove risulti il permanere delle condizioni per il rinnovo dei titoli stessi.
Analogamente si procederà, mutatis mutandis, in caso di rilascio di un atto formale.
Ipotesi ‘‘C’’
La misura del canone annuo, determinata ai sensi della legge 494/93, risulta inferiore al Lit. 500.000.=.
In tali ipotesi, nel titolo concessorio dovrà essere indicato il canone minimo di Lit. 500.000 ed un apposito richiamo allo schema da allegare al titolo espliciterà le modalità di conguaglio secondo le ipotesi sub ‘‘A’’ e sub ‘‘B’’.
Analogamente si procederà, mutatis mutandis, in caso di rilascio di un atto formale.
Il DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI