Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - articoli 13-20 DPR n. 495/1992). Modifiche ed integrazioni alla circolare 23 maggio 1997, n. 2811.
testo
Con circolare 23 maggio 1997, n. 2811 sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'interpretazione ed attuazione della disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita'. Nell'ottica di un ulteriore definitiva semplificazione delle procedure connesse con le autorizzazioni al trasporto, si ritiene di dover apportare modifiche ed integrazioni di lieve entita' alla succitata circolare, allo scopo di garantire, nel pieno rispetto del principio della sicurezza stradale, risultati positivi in termini di diminuzione del volume di traffico pesante su strada e conseguente riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare sono state raggruppate in tre grandi categorie le tipologie di materiali con caratteristiche simili, per cui all'art. 13, comma 2, lettera c), l'interpretazione fornita dalla circolare de quo, al 6 capoverso va modificata nel modo che segue: per tipologia del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica della stessa che ne permette la classificazione quale: manufatto industriale, macchina operatrice, elemento in cemento armato. inoltre all'art. 13, comma 9, ultimo rigo, dopo le parole "eccezionale per massa" si aggiungano le parole "e/o per sagoma". Il Ministro: Costa Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997 Registro n. 3, Lavori pubblici, foglio n. 2