Circolare numero 39 del 17/01/2012

Descrizione breve

Ricorso  proposto da Nuovo Trasporto Viaggiatori (ntv) in relazione ai termini e alle condizioni di cui al documento “ accordo quadro per infrastruttura AV/AC” predisposto da rete ferroviaria italiana (RFI)

Testo:
L’impresa ferroviaria Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) S.p.A., con nota del 06/12/2011, ha presentato ricorso all’URSF - ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera a) ed e) commi 5 e 6 del D.Lgs. 188/2003 - in relazione ai termini e alle condizioni di cui al documento “ Accordo Quadro per infrastruttura AV/AC” predisposto da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ritenendo opportuno acquisire la valutazione dell’Ufficio e chiedendo le seguenti prescrizioni:
1) che nel testo dell’AQ sia inserita una previsione che confermi espressamente e in termini inequivoci la continuità dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 gennaio 2008 e s.m.i. e, quindi, la perdurante validità ed efficacia di tale Accordo;
2) sia modificata la premessa n) al testo dell’AQ, eliminando dal relativo testo l’inciso “e che, all’esito dell’approfondimento tecnico condotto congiuntamente dalle Parti, le stesse si danno reciprocamente atto che i ritardi non costituiscono fonte di responsabilità in capo a ciascuna di esse”;
3) sia modificata la premessa q) e l’articolo 2) del testo dell’Accordo Quadro, prevedendo, in luogo di una data fissa, una data finale stabilita da NTV entro la quale la stessa si obbliga ad avviare il servizio commerciale;
4) sia modificato l’articolo 3) dell’AQ, prevedendo l’obbligo di “confermare”, anziché “riformulare”, la richiesta di tracce orarie per l’orario di servizio 2011-2012, e conseguentemente eliminando dal testo l’inciso “RFI procederà conseguentemente all’istruttoria della richiesta in coerenza con detto programma d’esercizio e al rilascio del progetto orario secondo i termini e alle condizioni previste dal PIR”;
5) sia modificato l’articolo 8) dell’AQ in modo da prevedere espressamente che le tracce utilizzate da NTV per il pre-esercizio saranno portate a deconto degli importi dovuti ai sensi dei punti 6) e 7) del medesimo accordo”.

L’URSF ha avviato il procedimento istruttorio in data 7 dicembre 2012, richiedendo a RFI una dettagliata relazione sulle tematiche oggetto di contestazione ed ogni altra eventuale informazione, documentazione o valutazione che RFI stessa ritenesse utile fornire ai fini dell’istruttoria. A conclusione del suddetto procedimento istruttorio l’URSF, valutata in particolare tutta la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, in data 17 gennaio 2012 ha adottato la Decisione n. 39 in cui – con riferimento alle richieste di NTV - ha stabilito che:
1. L’Accordo Quadro deve esplicitamente prevedere che la data di scadenza dello stesso è quella originariamente stabilita nell’Accordo Quadro sottoscritto in data 17/01/2008 e successivamente modificato ed integrato con gli atti del 18/02/2010.
2. L’Accordo Quadro deve essere modificato eliminando dal testo della premessa n) l’inciso “[…] all’esito dell’approfondimento tecnico condotto congiuntamente dalle Parti, le stesse si danno reciprocamente atto che i ritardi non costituiscono fonte di responsabilità in capo a ciascuna di esse”, fermo restando che la clausola 4) dell’AQ stesso non può in alcun modo essere considerata vessatoria, atteso che il ritardo nell’avvio del servizio commerciale era già stato previsto da NTV ad inizio del 2011 e che - allo stato degli atti - non si ravvisa comunque nessun elemento che attribuisca univocamente al Gestore la responsabilità di ritardi nel processo di ammissione tecnica dei nuovi treni Alstom.
3. La premessa q) e l’articolo 2) dell’Accordo Quadro devono essere modificate prevedendo, in luogo di una data fissa, una data finale entro la quale NTV si obbliga ad avviare il servizio commerciale. L’impresa ferroviaria NTV potrà anticipare, rispetto al suddetto termine ultimo, l’avvio del servizio, comunicando ad RFI la data con un congruo anticipo (almeno 30 giorni), al fine di consentire al Gestore un regolare svolgimento delle proprie attività ed una gestione efficiente dell’infrastruttura.
4. L’articolo 3) dell’Accordo Quadro, deve essere modificato prevedendo l’obbligo di “confermare”, anziché “riformulare”, la richiesta di tracce orarie per l’orario di servizio dicembre 2011 - dicembre 2012, conseguentemente eliminando dal testo l’inciso “RFI procederà conseguentemente all’istruttoria della richiesta in coerenza con detto programma d’esercizio e al rilascio del progetto orario secondo i termini e alle condizioni previste dal PIR” 5. E’ respinta la richiesta dell’IF NTV di modificare l’articolo 8) dell’Accordo Quadro del 7 ottobre 2011: il canone previsto per l’utilizzo delle tracce di pre-esercizio dovrà essere regolarmente pagato da NTV nei modi e tempi stabiliti dal PIR.

Temi/Argomento
Data emissione
17-01-2012
Tipologia atto
Circolare
Numero
39
Data di ultima modifica: 10/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016