Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus.
testo:
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità
Divisione 2 Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma Tel.0039 06 41584245 – Fax 0039 0641584006
REGISTRO UFFICIALE/Prot: 0026216-02/12/2011- USCITA All. n.3 Circolare n. 3/2011
AGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI INTERESSATE LORO SEDI
A TUTTI GLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE. LORO SEDI
ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI AREA 6-COORDINAMENTO UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE VIA NOTARBARTOLO, 9 90141 PALERMO
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE LOC. GRAND CHEMIN, N. 34 11020 SAINT-CHRISTOPHE
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO LUNGADIGE S.NICOLÒ, 14 38100 TRENTO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI UFFICIO TRASPORTO LOCALE DI PERSONE PALAZZO 3, VIA CRISPI, 10 39100 BOLZANO
e p.c. Al CAPO DIPARTIMENTO S E D E
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1073/2009 Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus .
PREMESSA Con circolare n. 1 del 9 gennaio 2009 e con le successive circolari n. 3 del 3/4/2009 e n. 4 dell’11/11/2010 sono state impartite dalla scrivente Direzione generale i criteri e le direttive per richiedere il rilascio e il rinnovo della licenza comunitaria in oggetto individuata. A far data dal prossimo 4 dicembre 2011 trova applicazione il Regolamento (CE). n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e il Regolamento n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. Contestualmente sono abrogati i Regolamenti (CEE) n. 684/1992, n. 11/98 e n.12/98. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dai citati Regolamenti si ravvisa l’esigenza di specificare le nuove modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica mediante l’emanazione di una nuova circolare in materia di licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori mediante autobus. Dalla data di emanazione della presente circolare le precedenti circolari nn. 1 e 3 del 2009, e n.4 del 2010 sono da ritenersi abrogate.
1. CONTESTO NORMATIVO
Ai sensi del citato Regolamento n. 1073/2009 l’impresa è tenuta al possesso della licenza comunitaria qualora intenda effettuare servizi internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus aventi come transito o destinazione il territorio di uno degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo (SEE), e della Confederazione Svizzera finanche gli stessi servizi interessino altresì il territorio di un Paese terzo. Per le imprese è altresì necessario avere la licenza comunitaria anche nel caso in cui effettuino servizi occasionali diretti verso i Paesi aderenti all’Accordo Interbus La licenza comunitaria, pertanto, non è necessaria quando -a titolo di esempio- si effettuano servizi occasionali aventi come destinazione Stati quali la Tunisia o il Marocco, o servizi regolari con la Croazia o con la Serbia raggiunti via mare senza transitare per un Paese aderente al SEE o per la Confederazione Svizzera. Per ottenere la licenza comunitaria le imprese di trasporto di persone con autobus devono dimostrare di possedere i requisiti fissati all’articolo 3 paragrafo 1 del citato regolamento comunitario n. 1073/2009. Pertanto, per richiedere il rilascio della licenza comunitaria le imprese stabilite in Italia devono, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1073/2009: - essere state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada di persone conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1071/2009; - essere in possesso di un titolo legale valido per esercitare servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus (di linea o di noleggio con conducente) in ambito nazionale, rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione, Provincia o Comune). Inoltre, per ciò che concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, la medesima impresa deve dimostrare di soddisfare i requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di ? dimensioni e pesi dei veicoli ? montaggio e impiego di limitatori di velocità ? qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti (Carta di qualificazione del conducente).
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le imprese stabilite in territorio italiano presentano la domanda - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante - volta ad ottenere la licenza comunitaria alla competente Divisione 2 della scrivente Direzione Generale, di seguito denominata Div. 2, secondo il modello individuato all’allegato n. 1, con apposta marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di presentazione della domanda; attualmente il valore è pari a € 14,62. La domanda, dovrà, inoltre, essere corredata da una dichiarazione effettuata sempre dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi del DPR n. 445/2000, volta a dimostrare il possesso dei previsti requisiti, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato n. 2. Nell’ipotesi in cui un’impresa, dopo aver ottenuto la licenza comunitaria, modifichi la propria sede di stabilimento, l’indirizzo, la denominazione o la ragione sociale, essa è tenuta a presentare domanda per la sostituzione della licenza comunitaria in proprio possesso con una nuova. Alla domanda, da redigere in bollo, utilizzando sempre il modello di cui all’allegato n.1, dovrà essere allegato l’originale della licenza comunitaria da sostituire per l’annullamento della stessa. Analogamente si procede nei casi di distruzione, deterioramento, smarrimento o sottrazione di una licenza comunitaria, salvo allegare alla domanda l’originale o la copia conforme della relativa denuncia, effettuata alle Autorità di pubblica sicurezza. Prima della scadenza della licenza comunitaria è possibile chiederne il rinnovo. Alla domanda volta ad ottenere il rinnovo della licenza comunitaria non è necessario allegare la licenza comunitaria in scadenza o scaduta.
3. RILASCIO LICENZA COMUNITARIA
La Div 2, ricevuta la domanda volta ad ottenere la licenza comunitaria, la sostituzione o il rinnovo della stessa, procede a verificarne la regolarità e ad accertare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti sopra indicati, di cui all’articolo 3 del citato regolamento comunitario n. 1073/2009. Nel caso in cui dall’accertamento non emergano motivi ostativi la Div. 2 procede al rilascio della licenza comunitaria, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, avente validità quinquennale come stabilito con Decreto Dirigenziale dell’11.11.2011, pubblicato sulla G.U., serie generale del 17.11.2011 n. 268. Il rilascio della licenza comunitaria avviene mediante procedura informatica utilizzando l'apposito programma presente, dal 5 dicembre 2011, al seguente indirizzo: http://web.apps.dtt/reau. Alla licenza comunitaria va apposta una marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di rilascio; attualmente il valore è pari a € 14,62. Il rilascio della licenza comunitaria avviene presso i locali della Div. 2 e, solo nel caso in cui l’impresa lo richieda espressamente, è possibile procedere all’invio della licenza comunitaria per mezzo posta, previa acquisizione della marca da bollo da apporre sulla licenza comunitaria medesima. Qualora, invece, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento comunitario n. 1073/2009, la Div. 2 provvede a comunicare all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Si fa presente che l’insussistenza, o il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1073/2009, accertati dopo l’avvenuto rilascio della licenza comunitaria, comporta, ai sensi dell’articolo 21 del predetto regolamento comunitario, il ritiro della stessa. Si specifica, inoltre, che in considerazione del nuovo assetto complessivo della materia dell’autotrasporto e alla luce delle disposizioni tecniche di prima applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1071/2009, emanate con Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, prot. 291 del 25 novembre 2011 , ed in particolar modo di quelle contenute nell’articolo 12, tutte le licenze comunitarie rilasciate ad imprese che svolgono l’attività di trasporto di persone su strada in virtù di un titolo legale ottenuto prima dell’iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 del predetto Regolamento (CE) n.1071/2009, si intendono rilasciate a titolo provvisorio e sono suscettibili di ritiro in qualsiasi momento qualora a seguito delle verifiche disposte non dovessero risultare soddisfatte tutte le condizioni che il Regolamento (CE) n.1073/2009prevede per il rilascio e il mantenimento della licenza comunitaria
4 RILASCIO COPIE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA
Un’impresa, che intende impiegare gli autobus in propria disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione senza conducente con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio) in servizi di trasporto internazionali, dopo aver ottenuto la licenza comunitaria da parte della Div. 2, deve richiedere per ciascuno di essi la copia certificata conforme della licenza comunitaria. La domanda, redatta in bollo, secondo il modello di cui all’allegato n. 3, - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante - va presentata presso l’Ufficio Motorizzazione Civile nel cui territorio l’impresa richiedente ha la propria sede legale, di seguito denominato U.M.C. competente. Le imprese che hanno la propria sede legale nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome sono tenute a presentare le domande agli Uffici individuati da queste in base a proprie disposizioni o ad intese intervenute con lo Stato ad eccezione di quelle stabilite nella regione Friuli Venezia Giulia che dovranno presentarle all’Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, avente sede a Codroipo (UD), in via Beano che svolge anche le funzioni amministrative nelle materie rimaste di competenza statale. Nella stessa domanda andrà indicata la targa di ciascun autobus per il quale si richiede la copia conforme. Corre l’obbligo di precisare che anche un’impresa, avente in propria disponibilità un solo autobus, è tenuta a richiedere il rilascio della copia certificata conforme della licenza comunitaria, stante l'obbligo, previsto dal Regolamento (CE) n. 1073/2009, di conservare l'originale della licenza presso la propria sede legale e di tenere a bordo dell'autobus esclusivamente la copia certificata conforme della licenza comunitaria. Nei casi in cui la licenza comunitaria sia stata rilasciata dalla Div. 2, a seguito di domanda di sostituzione, le copie conformi della stessa devono essere rilasciate dai competenti Uffici, previa restituzione ad essi da parte dell'impresa delle copie conformi della licenza comunitaria oggetto di sostituzione. L’UMC competente, o gli altri Uffici deputati, ricevuta la domanda volta ad ottenere il rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, procedono a verificarne la regolarità e ad accertare che l’impresa sia effettivamente titolare della licenza comunitaria di cui si chiede il rilascio di copia conforme. Tale controllo andrà effettuato utilizzando lo specifico programma informatico. L’Ufficio verifica, inoltre, che il veicolo per il quale è richiesta la copia certificata conforme risponde ai requisiti legali contenuti nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie sopra indicate nonché che siano stati eseguiti i versamenti dovuti . Nel caso in cui dall’accertamento non emergano motivi ostativi l’UMC competente o gli altri Uffici deputati rilasciano, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, le copie certificate conformi della licenza comunitaria utilizzando l'apposita procedura informatica presente, dal 5 dicembre 2011, al seguente indirizzo: http://web.apps.dtt/reau. Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero venga accertato che l’autobus per il quale si richiede la copia certificata conforme non soddisfa i requisiti, l’Ufficio provvede a comunicare all’impresa richiedente, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Si specifica, infine, che le imprese a cui sia stata ritirata la licenza comunitaria sono tenute a restituire tutte le copie certificate conformi della stessa in proprio possesso. 5. FASE TRANSITORIA La presente circolare trova applicazione a far data dal 4 dicembre 2011. In ordine alle istanze volte al rilascio, alla sostituzione o al rinnovo di una licenza comunitaria, pervenute alla Divisione 2 prima del 4 dicembre 2011, la medesima licenza sarà rilasciata secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 684/92 così come modificato dal regolamento (CE) 11/98 e con i criteri e le modalità previste dalle circolari vigenti prima del 4 dicembre 2011. Le istanze per il rilascio della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi che perverranno agli Uffici dopo il 3 dicembre 2011 dovranno essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente circolare. Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi che saranno rilasciate dagli Uffici a far data dal 5 dicembre dovranno essere stampate utilizzando il nuovo modello corrispondente a quello previsto dall’allegato II al Regolamento (CE) n. 1073/2009. Si invitano gli Uffici Motorizzazione Civile, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle indicazioni contenute nella presente circolare. La presente circolare con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito internet dello scrivente Ministero
IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Enrico Finocchi) F.TO Enrico Finocchi