Circolare numero 11 protocollo 67405 del 13/07/2007

Descrizione breve

Autotrasporto persone: Autorizzazione servizi di linea internazionali non comunitari

ulteriori disposizioni in ordine ai servizi di linea di competenza statale interregionali e con i Paesi non appartenenti all'U.E.

Rilascio delle autorizzazioni per

  • nuovi servizi di linea
  • modifica dei servizi autorizzati
  • rinnovo con o senza modifiche delle autorizzazioni in scadenza


testo 11
A TUTTI GLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE LORO SEDI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO LUNGADIGE S.NICOLÒ, 14 38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI UFFICIO TRASPORTO LOCALE DI PERSONE PALAZZO 3, VIA CRISPI, 10 39100 BOLZANO

ALLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI SERVIZIO 1 AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE U.O.B AUTOLINEE REGIONALI E STATALI VIA NOTARBARTOLO, 17 90141 PALERMO

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE LORO INDIRIZZI

OGGETTO: ulteriori disposizioni in ordine ai servizi di linea di competenza statale interregionali e con i Paesi non appartenenti all'U.E. – modifica ed integrazione delle circolari n. 2 del 23 marzo 2007 e n. 7 dell'8 giugno 2007.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione Generale, in ordine alla nuova disciplina applicabile ai servizi di linea, si dispone quanto segue

1) Modifiche ed integrazioni del punto 1) della circolare 23 marzo 2007, n. 2, relativo alla sicurezza delle aree di fermata e del percorso stradale.

a) La circolare n. 2/07 prevede al punto 1) che, per richiedere l'autorizzazione ad esercitare un servizio di linea, un'impresa, prima di presentare la relativa istanza, deve essere in possesso del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata e sul percorso stradale. Nel contempo, al medesimo punto 1) della predetta circolare n. 2/07, viene precisato che le imprese sono tenute: “ ad individuare le aree stradali sulle quali effettuare le fermate e ad ottenere, dai Comuni nei cui territori ricadono le stesse, l'autorizzazione ad impegnare dette aree per il tempo necessario per la salita e la discesa delle persone”. Al riguardo, si precisa che detto onere deve essere assolto dalle imprese prima di iniziare ad esercitare un servizio di linea e non, necessariamente, prima di richiedere il nulla osta sulla sicurezza delle fermate. Infatti, l'esercizio di un servizio di linea, pur con fermate ritenute sicure sulla base dei nulla osta rilasciati dagli uffici motorizzazione civile, ma prive delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni ovvero dagli Enti proprietari delle strade in cui ricadono le stesse, avverrebbe in contrasto con le disposizioni di legge vigenti. Inoltre, qualora l'Ente proprietario della strada in cui è prevista l'effettuazione di una fermata, anche se ritenuta idonea sotto il profilo della sicurezza dall'Ufficio della Motorizzazione civile, ritenesse di non consentire la fermata nell'area individuata o agli orari già autorizzati (ad esempio, per motivi connessi alla circolazione stradale o di ordine pubblico), l'impresa sarebbe tenuta a spostare la fermata in altra area o ad effettuare la stessa in orari diversi. In tal caso, l'impresa sarebbe obbligata a richiedere un nuovo nulla osta per la sicurezza della fermata ubicata nell'area individuata dall'Ente proprietario della strada, oppure ad eliminare la fermata nella località non autorizzata, con conseguente obbligo in entrambi i casi di sottoporre nuovamente ad approvazione la tabella degli orari, ed ottenere il rilascio di un nuovo nulla osta sulla sicurezza del percorso e la modifica dell'autorizzazione in precedenza ottenuta. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ribadisce da un lato l'obbligatorietà, per le imprese che esercitano servizi di linea, di ottenere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, in cui si prevede di effettuare una fermata, e, dall'altro, si precisa che la predetta autorizzazione non deve essere prodotta, necessariamente, all'atto della richiesta volta ad ottenere il nulla osta sulla sicurezza delle fermate, né costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285.

b) Con riferimento alla sicurezza dei servizi di linea, si fa presente che il numero minimo del personale da adibire a ciascun servizio, è determinato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione nel cui territorio ha origine il servizio di linea, all'atto del rilascio del nulla osta sulla sicurezza del percorso stradale, tenendo conto, sia della normativa relativa ai tempi di guida e di riposo dei conducenti che della necessità di impiegare o meno il “doppio agente”. Qualora il predetto U.M.C. ritenga necessario l'impiego del “doppio agente”, informa il competente U.M.C. del capoluogo della regione in cui è stabilita l'impresa, per le successive determinazioni di propria competenza. Le imprese esercenti servizi di linea oggetto di concessione statale, rilasciata ai sensi dell'abrogata legge n. 1822/39, che intendono impiegare l'agente unico, sono tenute a richiedere il rilascio del relativo nulla osta all'U.M.C. del capoluogo di regione nel cui territorio ha origine il servizio di linea, il quale provvederà a trasmetterlo al competente U.M.C. per l'annotazione sul disciplinare di concessione.

2) Modifica ed integrazione dei punti 2.3) e 3.3) della circolare n. 2/07 relativi rispettivamente alle modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere la modifica o il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di un servizio di linea e al procedimento di modifica. Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 prevede all'articolo 9, comma 1 che “le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione”. Il Decreto ministeriale 1° dicembre 2006 n.316 stabilisce all'articolo 6, comma 2 che “fino al 31 dicembre 2010, l'impresa titolare di concessione statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005”. Al punto 2.3) della circolare n. 2/07 viene precisato che le modifiche dei servizi di linea oggetto di concessione statale rilasciate, ai sensi della legge 1822/39, possono essere richieste a condizione che la concessione sia stata trasformata in autorizzazione. Ciò premesso, si precisa quanto segue. Fino al 31 dicembre 2010, i servizi interregionali oggetto di concessione statale rilasciata ai sensi della legge 1822/39, possono continuare ad essere esercitati senza l'obbligo, per le imprese concessionarie, di richiedere la trasformazione della concessione in autorizzazione, salvo il caso in cui le predette imprese intendano modificare le modalità di esercizio dei suddetti servizi di linea. Qualora, infatti, nel periodo transitorio le imprese concessionarie richiedano di apportare delle modifiche alle modalità di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, le stesse sono tenute a richiedere la trasformazione della concessione in autorizzazione. Naturalmente, non tutte le modifiche incidono, in ugual modo, sulle modalità di esercizio del servizio. è necessario, quindi distinguere, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni vigenti, le diverse possibili tipologie di modifiche ai servizi in parola. Tale distinzione è necessaria poiché si ritiene, alla luce di una attenta valutazione di dette disposizioni normative, che non tutte le modifiche alle modalità di esercizio di un servizio di linea oggetto di concessione statale, determinino l'obbligo di trasformazione della concessione in autorizzazione. Giova evidenziare, infatti, che tale obbligo interviene solo nel caso in cui la modifica richiesta determina un incremento del servizio e cioè un oggettivo ampliamento dell'ambito applicativo della concessione, rispetto a quanto originariamente assentito con il titolo concessorio; ampliamento che, proprio nel rispetto delle nuove disposizioni in materia, può essere conseguito solo se il servizio risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 285/05. Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che ogni modifica volta ad incrementare o ad ampliare le modalità di esercizio di un servizio di linea, deve essere soggetta al nuovo regime autorizzatorio introdotto dal decreto legislativo 285/05, con la logica conseguenza che, per le modifiche volte ad aggiungere nuove fermate, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di nuove corse o l'estensione del periodo di gestione, sussiste l'obbligo di trasformazione della concessione in autorizzazione. Al contrario, le modifiche volte a ridurre o comunque a non ampliare le modalità di esercizio di un servizio di linea oggetto di concessione statale, possono essere accordate senza la necessità che la concessione venga trasformata in autorizzazione. Non è ritenuta, altresì, necessaria la predetta trasformazione qualora le modifiche riguardino unicamente la variazione del percorso stradale, degli orari di esercizio non conseguenti all'aggiunta di nuove fermate, ma determinate da un diverso instradamento o da una riduzione dei tempi di percorrenza nonché la variazione dei prezzi. Pertanto, le imprese titolari delle concessioni rilasciate, ai sensi della legge 1822/39, non sono tenute, prima del 31 dicembre 2010 o della data di scadenza della stessa concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 316/06, a chiedere la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, nel caso in cui, relativamente ai servizi di linea oggetto di concessione statale si richiedano:

a) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze;

b) l'eliminazione di una o più fermate o di eventuali diramazioni concesse;

c) la variazione degli orari;

d) la modifica del percorso non conseguente all'aggiunta di una o più fermate;

Le imprese titolari delle concessioni rilasciate, ai sensi della legge 1822/39, sono tenute a richiedere, con domanda in bollo, le predette modifiche con le modalità previste dalla circolare del 23 marzo 2007 n. 2. Le richieste di modifiche di cui alle lettere a), b) e d), sono autorizzate direttamente dalla ex U.O. APC2, in quanto non è necessario l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del D. Lgs. 285/05 da parte del competente U.M.C.. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmesso al competente U.M.C. per l'annotazione delle avvenute modifiche sul disciplinare di concessione.

Le richieste di modifiche individuate alla lettera c) sono autorizzate dall'Ufficio Motorizzazione civile del capoluogo di regione nel cui territorio ha origine il servizio di linea con le modalità di cui al punto 3.3) della circolare 23 marzo 2007, n.2. Lo stesso Ufficio trasmette l'autorizzazione, comprensiva della nuova tabella sintetica degli orari approvata, alla ex U.O. APC2 e al competente U.M.C., per l'annotazione delle avvenute modifiche sul disciplinare di concessione.

3) Modifica ed integrazione del punto 2.3.2) della circolare n. 2/07 relativo alle modifiche soggette ad annotazione da parte del competente U.M.C. Con riferimento all'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 285/05, è sufficiente trasmettere al competente U.M.C una comunicazione, in carta semplice, comprensiva della documentazione indicata al punto 2.3.2. lett.a). in luogo della presentazione della domanda di cui all'allegato n.4 della circolare 2/07. Per quanto concerne la modifica dei prezzi dei titoli di viaggio, sia con riferimento ai servizi di linea oggetto di concessione statale, sia a quelli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 non è altresì necessario produrre la domanda secondo il modello di cui all'allegato n.4 della circolare n. 2/07, bensì è sufficiente comunicare, in carta semplice, al competente U.M.C. la variazione dei prezzi, utilizzando l'apposita tabella di cui all'allegato n. 11 della circolare n. 2/07, al fine di consentirne l'annotazione sulla prevista documentazione da tenere a bordo degli autobus (disciplinari di concessione mod. DTT. 151, DTT 151b e DTT 152) . Il competente U.M.C. provvede, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, ad annotare l'eliminazione delle imprese subaffidatarie e i nuovi prezzi dei titoli di viaggio sulla documentazione dallo stesso rilasciata. In relazione al procedimento di variazione dei prezzi, trascorso detto termine, senza che l'U.M.C. abbia provveduto ad eseguire l'annotazione, l'impresa, può comunque applicare i nuovi prezzi purché a bordo dell'autobus venga tenuta copia della comunicazione avente data certa di ricezione da parte dell'U.M.C.. Si richiama l'attenzione dei competenti U.M.C. sull'importanza di rispettare il predetto termine di 15 giorni, per consentire efficaci controlli sulla corretta applicazione all'utenza dei prezzi dei titoli di viaggio.

4) Modifica ed integrazione del punto 1.3.1) della circolare n. 7/07 relativo alle domande di modifica Rientrano nella previsione di cui al punto 1.3.1.) della circolare n.7/07 anche le domande concernenti la variazione dei prezzi dei titoli di viaggio. Tali domande sono corredate da una nuova tabella dei prezzi redatta secondo il modello contenuto nell'allegato n.11. 5) Modifica ed integrazione del punto 2.2) della circolare n. 7/07 relativo al procedimento di modifica. Il punto concernente il “PROCEDIMENTO RELATIVO A MODIFICHE DI SERVIZI DI LINEA” della circolare dell'8 giugno 2007, n. 7 è stato indicato, per mero errore materiale, come punto 2.2), mentre va correttamente letto come punto 2.3). Con riferimento ai servizi di linea internazionali aventi destinazione Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'ex punto 2.2), ora punto 2.3) della circolare n. 7/07, prevede che le modifiche relative ad un servizio di linea internazionale istituito, ai sensi della legge n. 1822/39, sono accordate a condizione che il medesimo servizio sia stato autorizzato, per la parte di percorso in territorio italiano, ai sensi del decreto legislativo n. 285/05, effettuati gli accertamenti previsti per l'istituzione di nuovi servizi. Per le stesse motivazioni sopra rappresentate, non si ritiene, altresì, necessario che un servizio di linea internazionale, avente destinazione un Paese non appartenente all'U.E., debba essere previamente autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 285/05, qualora l'impresa richieda di apportare le modifiche individuate al precedente punto 2) della presente circolare. Tale possibilità è consentita fino alla scadenza del periodo di validità del titolo legale rilasciato per il servizio di linea internazionale, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Le imprese che intendono ridurre il periodo di esercizio e/o delle frequenze, eliminare una o più fermate o eventuali diramazioni, variare gli orari e/o i prezzi dei titoli di viaggio, modificare il percorso senza l'aggiunta di una o più fermate sia in territorio italiano che in territorio estero, sono tenute a presentare apposita istanza nei termini indicati al punto 1.3) della circolare n. 7/07. Le richieste di modifiche in questione sono autorizzate dalla ex U.O. APC2, previo raggiungimento dell'intesa con l'Autorità dello Stato estero, sulla base delle determinazioni della competente Commissione Mista o, per via epistolare, su indicazione della medesima Commissione. Copia del provvedimento di autorizzazione è inoltrata al competente U.M.C.. L'esercizio del servizio di linea internazionale con le nuove modalità, può avvenire previa annotazione della modifica sul relativo titolo legale da parte del competente U.M.C. e, se del caso, previa approvazione di una nuova tabella degli orari. 6) Modifica ed integrazione modulististica allegata Al fine di uniformare i procedimenti di rilascio del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata dei servizi di linea di competenza statale (interregionali ed internazionali con Paesi non appartenenti all'Unione Europea), le domande da presentare agli Uffici Motorizzazione civile dei capoluoghi di provincia, ai quali appartengono i Comuni nel cui territorio si prevede di effettuare le fermate dei servizi di linea interregionali, sono da redigere secondo il modello di cui all'allegato n.1 della circolare 8 giugno 2007, n.7. Inoltre, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate alle circolari in questione ed in particolare quelle contenute al punto 1) lettera b), relative alla sicurezza dei servizi, si riproduce opportunamente modificato l'allegato n.2, alle circolari 23 marzo 2007, n.2 e 8 giugno 2007, n.7. Infine, si riproduce rettificato, conformemente al termine previsto all'articolo 2, comma 3 del D.M. 316/06, l'allegato n.7 di entrambe le circolari, nella parte relativa alla dichiarazione sull'impegno di perfezionare la conclusione dei contratti di compravendita di autobus.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Clara Ricozzi)

Temi/Argomento
Data emissione
13-07-2007
Tipologia atto
Circolare
Numero
11
Protocollo
67405
Data di ultima modifica: 03/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016