Disposizioni relative agli equipaggi delle navi che effettuano servizi di cabotaggio marittimo
Il regolamento CEE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 (allegato 1) ha previsto la liberalizzazione di tutti i servizi di cabotaggio marittimo tra porti nazionali, compresi quelli di collegamento con le isole, e l'ammissione a tali servizi delle navi battenti bandiera degli Stati comunitari, alle condizioni da esso indicate.
In particolare, l’art. 3, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che alle navi che effettuano servizi di collegamento marittimo con e tra le isole si applicano, per tutte le questioni relative agli equipaggi, “le condizioni dello Stato ospitante” (vale a dire, dello Stato in cui la nave effettua il servizio).
Resta comunque ferma, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del regolamento, l’applicabilità’ della normativa dello Stato ospitante, per tutte le questioni relative agli equipaggi, alle navi di stazza lorda fino a 650 tonnellate, per i servizi di cabotaggio continentale e di crociera.
Si rende noto che per condizioni dello Stato ospitante debbono intendersi quelle in vigore per le navi con bandiera italiana, così come specificato nell’allegato 2 della presente circolare.
Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 1999, nei casi sopramenzionati gli equipaggi devono conformarsi alle disposizioni in esso previste.
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, del sopracitato regolamento comunitario, si applica invece la normativa in materia di equipaggi prevista dallo Stato di bandiera alle navi di stazza lorda superiore a 650 tonnellate, impegnate in servizi di cabotaggio continentale o di crociera, e alle navi da carico (sempre eccedenti 650 tonnellate di stazza lorda), impegnate in servizi di trasporto con le isole e tra le isole qualora, in quest’ultima fattispecie, i viaggi in questione seguano o precedano viaggi in provenienza da o diretti verso altri Stati.
Il comando della nave che intende operare in una delle fattispecie sopra esposte presenterà all’autorità’ marittima, anche tramite il proprio agente raccomandatario, la nota informativa di cui all’art. 179 del codice della navigazione (integrata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 novembre 1999), comprensiva della dichiarazione attestante la conformità alle condizioni riportate nell’allegato 2, unitamente alla documentazione di supporto.
Qualora una nave svolga un servizio di linea, l’autorità’ marittima può esonerare il comandante dal produrre, in occasione di ogni corsa, la dichiarazione e la documentazione informativa. Per servizio di linea si intende una serie di traversate effettuate in modo da assicurare il traffico fra i medesimi porti in base ad un orario pubblicato oppure con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.
L’autorità’ marittima provvede all’immediato inoltro di copia della dichiarazione e della documentazione informativa trasmesse, anche attraverso l’ausilio di mezzi telematici, al Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.
Il Dipartimento della navigazione marittima e interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, si avvarrà, per i controlli susseguenti l’entrata in servizio della nave, delle autorità marittime dei porti interessati dall’impiego programmato della nave rientrante nell’ambito di applicazione della presente circolare.
La presente circolare, per la quale si e’ conclusa positivamente la procedura di cui all’art. 9 del citato regolamento CEE 3577/92, sostituisce la circolare n. 0650/U.l. del 29 dicembre 1998 che e’ conseguentemente ritirata.
Il Ministro: Treu
Registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999 Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 67