La Circolare definisce i criteri per la determinazione delle riduzioni delle misure dei canoni demaniali a seguito di lavori di straordinaria manutenzione e per eventi di eccezionali gravità su beni pertinenziali.
Sono pervenute da alcune Capitanerie di porto numerose istanze intese ad ottenere la riduzione della misura di canone per lavori di straordinaria manutenzione ai beni pertinenziali e per eventi di eccezionale gravità secondo le previsioni contenute nella normativa in argomento.
A.1- Decreto interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell’articolo 10,comma1, della legge 5 maggio 1989, n. 160:
Articolo 2 comma 2 - “Nel caso in cui il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall’autorità marittima in relazione all’entità dell’investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale con le modalità previste dal successivo art.5”.
A.2- Decreto ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998, attuativo dell’articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494:
Articolo 2 comma 5 - “Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell’allegata Tabella A per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all’entità dell’investimento”.
B.1 Decreto interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell’articolo 10, comma1, della legge 5 maggio 1989, n. 160:
Articolo 5 - “Le misure dei canoni fissate dalle precedenti posizioni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministero delle finanze”.
B.2 Decreto ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998 attuativo dell’articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494:
Articolo 2 comma 2 - “In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.” comma 3 - “L’accertamento dell’incidenza dell’evento dannoso sull’utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla Capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al
comma 2”.
L’argomento è stato affrontato durante una serie di riunioni con qualificati funzionari della Direzione Centrale del Demanio (ora Agenzia del demanio).
In tali sedi si è ritenuto necessario disciplinare, sotto l’aspetto tecnico e procedurale, le modalità da adottare per l’emanazione dei prescritti provvedimenti di riduzione dei canoni, mediante l’emanazione delle concordate direttive che seguono, riferite agli articoli delle sopraindicate disposizioni normative.
A.1 e A.2 - Lavori di straordinaria manutenzione
1. La domanda per ottenere l’autorizzazione ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale e la contestuale riduzione del
canone, deve essere presentata alla Capitaneria di porto (o all’Autorità competente: Regione, Comune,) corredata di espressa dichiarazione di un tecnico abilitato –che se ne assume la responsabilità- nella quale si attesta che l’intervento per cui si richiede l’autorizzazione e la contestuale riduzione della misura di canone configura una straordinaria manutenzione come definita dall’art.31 della Legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- progetto e relazione tecnica sull’intervento e grafici esplicativi (ante e post operam);
- computo metrico estimativo dei lavori;
- perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell’intervento
Il periodo di applicazione della riduzione del canone è riferito normalmente al numero delle annualità della durata del titolo concessorio in corso,
salvi i casi in cui i costi da sostenere per l’intervento comportino, sulla base delle determinazioni della Filiale dell’Agenzia del Demanio, un periodo di applicazione superiore, per i quali può essere valutata la possibilità di prolungare il titolo concessorio, con l’applicazione del canone ridotto.
Qualora l’utilizzo del manufatto al momento dell’intervento sia già in concessione si regolamenta come segue:
a) se il numero delle annualità cui apportare la riduzione è inferiore o uguale al numero di anni di validità dell’atto concessorio vigente si procede ai sensi dell’art 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione –prima o seconda comma;
b) in caso di numero superiore, può essere rilasciato un nuovo atto concessorio della durata relativa al numero di annualità stabilite dalla citata Filiale
dell’Agenzia del demanio con la contestuale risoluzione dell’atto in corso di validità.
3.La Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune), verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, inoltra -
esprimendo le proprie valutazioni ed il proprio parere- la pratica alla Filiale dell’Agenzia del demanio per una valutazione di congruità sulla documentazione prima indicata e per la conseguente determinazione della percentuale di riduzione e del relativo periodo di applicazione.
Nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta congrua, la stessa filiale dell’Agenzia del demanio procede a richiederne l’integrazione e successivamente indica la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti e restituisce la pratica alla Capitaneria di porto (o all’Autorità competente: Regione, Comune).
4. La Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune), una volta espletata l’istruttoria di cui al precedente punto 3. ed acquisita l’accettazione del concessionario sulle determinazioni della competente Agenzia del Demanio, sottopone la questione al Direttore dell’Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo che, con decreto adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia del demanio, fissa la percentuale di riduzione del canone, ed il numero delle annualità per le quali si applica la riduzione.
Analogamente con decreto del Direttore dell’Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo saranno adottate le riduzioni di cui all'articolo 2 - punto 5 - del D.M. 342/98, secondo le modalità previste dalle disposizioni stesse. Contestualmente saranno fissate le annualità per le quali la riduzione sarà applicata.
5. Per gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati precedentemente all'emanazione delle presenti disposizioni e comunque successivamente alla emanazione della normativa sopra riportata, la Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune) comunica agli interessati le modalità e le procedure da seguire per accedere alla riduzione. Nel caso che per detti interventi gli interessati abbiano già presentato istanze
e documentazione, quest'ultime devono essere conformate a quanto sopra indicato.Resta ovviamente inteso che per le fattispecie del presente paragrafo, qualora il periodo di applicazione della riduzione, secondo la percentuale e le annualità indicate dall’Agenzia del Demanio, non trovi capienza nel rimanente periodo di validità della concessione in atto al momento dell’emanazione del previsto decreto ministeriale , la riduzione continuerà ad essere applicata nel corso degli eventuali successivi titoli concessori.
B.1 e B.2 - Danni per eventi eccezionali.
6. Il concessionario presenta alla Capitaneria di porto (o all’Autorità competente: Regione, Comune) la domanda per la riduzione di canone nella quale
illustra l’evento verificatosi, i danni subiti e l’eventuale inagibilità, totale o parziale, dei beni oggetto di concessione e chiede, ove del caso, l’autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, allegando la seguente documentazione:
- • perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti;
- • progetto e relazione tecnica sull’intervento di ripristino della concessione e documentazione fotografica;
- • computo metrico estimativo dei lavori.
La Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune), ove del caso previo sopralluogo, accerta l’incidenza dell’evento dannoso ed in particolare il periodo di temporanea inagibilità totale o parziale dei beni oggetto di concessione.
7. Il periodo di applicazione della riduzione del canone è riferito normalmente al numero delle annualità della durata del titolo concessorio in corso,
salvi i casi in cui i costi da sostenere per l’intervento comportino, sulla base delle determinazioni della Filiale dell’Agenzia del Demanio, un periodo di applicazione superiore, per i quali può essere valutata la possibilità di prolungare il titolo concessorio, con l’applicazione del canone ridotto.
Per l’intervento di ripristino dell’area e dei manufatti in concessione si provvede secondo la seguente disciplina, qualora il ripristino necessiti
dell’autorizzazione da parte dell’autorità concedente:
a) se il numero delle annualità cui apportare la riduzione è inferiore o uguale al numero di anni di validità dell’atto concessorio vigente si procede ai sensi dell’art 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione –prima o seconda comma;
b) in caso di numero superiore, può essere rilasciato un nuovo atto concessorio della durata relativa al numero di annualità stabilite dalla citata Filiale
dell’Agenzia del demanio con la contestuale risoluzione dell’atto in corso di validità.
8. La Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune), verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, inoltra - esprimendo le proprie valutazioni ed il proprio parere- la pratica alla Filiale dell’Agenzia del demanio per una valutazione di congruità sulla documentazione prima indicata e per la conseguente determinazione della percentuale di riduzione e del relativo periodo di applicazione.
Nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta congrua, la stessa filiale dell’Agenzia del Demanio ne richiede l’integrazione e successivamente indica la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti e restituisce la pratica alla Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune).
Per le riduzioni di cui al punto B.2) - articolo 2 – commi 2 e 3 del D.M. 342/98- la Filiale dell’Agenzia del demanio indica la decorrenza ed il numero delle
annualità cui applicare la riduzione, atteso che la percentuale di riduzione risulta già fissata dalla norma stessa nella misura della metà del canone, e restituisce la pratica alla Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune).
9. La Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune) una volta espletata l’istruttoria di cui al precedente punto 8. ed acquisita l’accettazione del richiedente o del concessionario, sottopone la questione al Direttore dell’Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo che, con decreto adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia del demanio, fisserà la percentuale di riduzione del canone, ed il numero delle annualità per le quali si applicherà la riduzione per le fattispecie di cui al punto B.1) - articolo 5 del Decreto interministeriale 19 luglio 1989.
Per le riduzioni di cui al punto B.2 -articolo 2 – commi 2 e 3 del D.M. 342/98, il Direttore dell’Unità di gestione per le infrastrutture per la navigazione ed il
demanio marittimo, acquisiti i predetti pareri, emana, secondo le modalità previste dalle disposizioni stesse, il decreto con il quale saranno fissati la decorrenza ed il numero delle annualità cui applicare la riduzione, atteso che la percentuale di riduzione risulta già stabilita dalla norma stessa, nella misura della metà del canone. Allo stesso modo si procede nei casi di cui all’articolo 45 del Codice della Navigazione
10. Per i casi relativi ad eventi dannosi verificatisi precedentemente all'emanazione delle presenti disposizioni e comunque successivamente alla data di entrata in vigore della normativa sopra riportata, la Capitaneria di porto (o l’Autorità competente: Regione, Comune) comunica agli interessati le modalità e le procedure da seguire per accedere alla riduzione. Nel caso che per detti interventi gli interessati abbiano già presentato istanze
e documentazione, quest'ultime devono essere conformate a quanto sopra indicato. Resta ovviamente inteso che per le fattispecie del presente paragrafo, qualora il periodo di applicazione della riduzione, secondo la percentuale e le annualità indicate dall’Agenzia del Demanio, non trovi capienza nel rimanente periodo di validità della concessione in atto al momento dell’emanazione del previsto decreto ministeriale , la riduzione continuerà ad essere applicata nel corso degli eventuali successivi titoli concessori.
Per tutto quanto precede l’Agenzia del demanio cura l’emanazione di apposite direttive ai propri Organi periferici, per rendere più efficace l’azione
amministrativa, nel rispetto delle competenze istituzionali e della normativa vigente in materia.