Servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sulla linee vasto s.salvo/bologna c.le e vv., bari c.le/pescara e vv. richiesti dall’impresa ferroviaria ferrovia adriatico sangritana (fas) s.p.a.
preambolo
In riferimento alla richiesta di tracce dell’IF Ferrovia Adriatico Sangritana (FAS) S.p.A. per servizi passeggeri in ambito nazionale per l’orario di servizio 2012 - 2013, il Gestore dell’infrastruttura, in data 11/06/2012, ha chiesto all’URSF di svolgere ogni dovuto accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59, comma 3 della Legge 99/2009, circa il possibile impatto dei suddetti servizi con quelli a committenza pubblica regionale. In data 16/07/2012 l’URSF ha avviato il procedimento istruttorio finalizzato alle valutazioni di cui all’art. 59 della Legge n. 99, ed ha richiesto a tutte le parti coinvolte nel procedimento gli elementi necessari per effettuare l’analisi dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico, anche ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto Dirigenziale prot. n. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, modificato ed integrato dal D.D. n. 528/URSF dell’11/07/2012 A conclusione del suddetto procedimento istruttorio l’URSF, valutato in particolare che: - con i nuovi servizi la FAS effettuerà esclusivamente viaggi “interregionali” in quanto l’IF non prevede l’emissione di biglietti per tratte ricomprese all’interno di una stessa regione; - i nuovi servizi FAS non possono costituire una alternativa ai treni regionali e che pertanto non è possibile alcuna interferenza né una eventuale compromissione dei contratti di servizio in essere tra l’IF Trenitalia e le Regioni interessate; - le sovrapposizioni dei servizi richiesti dalla FAS con quelli oggetto di Contratto di Servizio per la Media e Lunga percorrenza nazionale possono considerarsi “irrilevanti” sull’equilibrio pianificato nel CdS sottoscritto tra Trenitalia e MIT; - l’offerta dell’IF FAS è prevalentemente rivolta ad un utenza supplementare, e pertanto dovrebbe attrarre passeggeri da un mercato “aggiuntivo” integrando l’offerta ferroviaria attualmente fornita dall’IF Trenitalia nell’area della dorsale adriatica; in data 22 febbraio 2013 ha adottato la Decisione n. 174 con cui ha stabilito che: - lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri richiesti dall’impresa Ferrovia Adriatico Sangritana (FAS) S.p.a. sulla relazione Vasto S. Salvo/Pescara - Bologna e vv., e sulla relazione Bari C.le - Pescara e vv. . non compromette l’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico (CdS) in termini di redditività dell’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.a. titolare dei CdS sottoscritti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (questi ultimi conclusi con l’adozione dello strumento c.d. catalogo) e pertanto non si dispone alcuna limitazione di cui al comma 2 dell’art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.