Licenza comunitaria trasporto passeggeri - distruzione, smarrimento o sottrazione

Nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione si procede come riepilogato nel paragrafo sotto riportato "Documentazione", salvo allegare alla domanda l’originale o la copia conforme della relativa denuncia resa alle Autorità di pubblica sicurezza.


Richiesta nuova licenza per distruzione, smarrimento o sottrazione

Dove

La richiesta deve essere presentata alla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 6. 
Contatti, orari e modalità per presentazione domande e ritiro documenti

Documentazione

  • domanda compilata secondo il modello 1 e firmata dal titolare o dal legale rappresentante;
  • originale della licenza comunitaria da sostituire;
  • dichiarazione su modello 2 firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi del DPR n. 445/2000, per dimostrare il possesso dei previsti requisiti;
  • dichiarazione su modello 3 firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, per attestare l’elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia in base all’art. 85 del d. lgs. 159/2011;
  • dichiarazione su modello 4 di ciascuno dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, firmata dal soggetto interessato e accompagnata da copia di un suo documento di riconoscimento, per attestare l’assenza di misure di decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d. lgs. 159/2011;
  • denuncia resa ad autorità di pubblica sicurezza;
  • copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o rappresentate legale;
  • il rilascio della licenza è subordinato all'assolvimento dell'obbligo del bollo consistente in due pagamenti da euro 16 effettuati tramite PAGOPA codice N019, tariffario nazionale.

Tutta la documentazione, scannerizzata in un unico file andrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) inserendo nell'oggetto "domanda di sostituzione della licenza comunitaria Impresa XYZ" al seguente indirizzo:

dg.ssa-div6@pec.mit.gov.it


Tempi per il rilascio della licenza comunitaria

La licenza è rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Tuttavia con l’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e l’obbligatorietà delle verifiche previste dalla norma, il termine di rilascio è sospeso dalla richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura del capoluogo di provincia in cui ha sede l’impresa.

La Prefettura ha tempo 30 giorni dalla richiesta per rilasciare la predetta comunicazione (decorso detto termine l'Amministrazione può procedere al rilascio).
Alla luce di quanto sopra, il termine massimo per il rilascio della licenza è di 60 giorni.

Inoltre il termine è sospeso:

  • in caso di assenza o incompletezza delle dichiarazioni indicate nella procedura;
  • se sono riscontrati ostativi che ne impediscono il rilascio;

In tali casi la licenza non può essere rilasciata fino alla corretta e completa integrazione delle dichiarazioni.

Data di ultima modifica: 29/02/2024
Data di pubblicazione: 18/12/2017