ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA SICUREZZA STRADALE
Le attività di controllo dei progetti e di ispezioni sulle strade devono essere svolte da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 9 che devono aver conseguito il certificato di idoneità professionale al termine di apposito corsi di formazione, il cui programma è definito dal D.M. n. 436 del 23/12/2011 (G.U. n. 35 del 11/02/2012), e svolti da Enti formatori autorizzati.
Nell’attuale fase transitoria, nelle more dell’attivazione dei corsi e dell’entrata in operatività dell’elenco degli esperti, le attività di controllo dei progetti e di ispezioni sulle strade possono essere svolte dai soggetti aventi i requisiti previsti dall’art. 12, c.4 ed iscritti nell’elenco provvisorio.
ESPERTI DELLA SICUREZZA STRADALE - Modalità di iscrizione all'elenco provvisorio degli esperti della sicurezza stradale
ELENCO PROVVISORIO DEGLI ESPERTI DELLA SICUREZZA STRADALE AL 22/04/2022
Pagina iniziale del D.lgs. n. 35/2011
Competenza: