Servizi di linea interregionali di competenza statale - Decreto legge n. 50/2017
Con circolare n. 1/2017 (prot. 4294 del 6/3/2017) sono state fornite indicazioni circa l'attuazione della novella legislativa introdotta con l'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto “Milleproroghe”), come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (GURI n. 49 – Serie generale – 28/2/2017). Tale disposizione incideva sui raggruppamenti di imprese, tra l’altro introducendo nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 la distinzione tra riunioni “verticali” e riunioni “orizzontali” con correlati specificità e vincoli per le une e per le altre.
L’articolo 27 comma 12 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50[1] ha sostituito il predetto articolo 9 comma 2-bis e, per quanto attiene ai raggruppamenti di imprese, ha soppresso la novella legislativa introdotta dal DL 244/2016. Pertanto il testo vigente del d. lgs. n. 285/2005 è, oggi, quello ante DL 244/2016 e sono soppresse le ulteriori disposizioni introdotte dall’articolo 9 comma 2-bis citato in materia di raggruppamenti. La nuova disposizione fa invece salva, per i servizi di linea di competenza statale, l’assenza di scadenza dei nullaosta alla sicurezza delle aree di fermata che pertanto rimangono validi salvo che non siano annullati per il venir meno delle condizioni di sicurezza.
Da quanto sopra deriva che, a normativa vigente, sono ripristinati i requisiti e le verifiche vigenti ante DL 244/2016 e la circolare 1/2017 è abrogata dalla presente; tuttavia -a maggior tutela della ratio del d. lgs. 285/2005, per una più ampia coerenza con le disposizioni recate dall’ordinamento in materia di accesso al mercato oltre che per scongiurare il rischio di dubbi o difformità applicative che talvolta sono stati prospettati- rimane comunque confermata l’abrogazione della circolare n. 9/2012 (prot. n. 25161 del 13/11/2012) che prevedeva la possibilità che di un’ATI facesse parte anche un’impresa non iscritta al Registro Elettronico Nazionale, ancorché essa non poteva in nessun caso essere autorizzata all’esercizio del trasporto.
Pertanto, per i provvedimenti autorizzativi emessi a favore di raggruppamenti che includono anche imprese non iscritte al Registro Elettronico Nazionale, l’impresa mandataria provvederà entro il prossimo 30 giugno a presentare istanza per la modifica dell’ATI, modifica volta ad escludere dal raggruppamento le imprese non autorizzate all’esercizio della professione. L’istanza è presentata alla Divisione 2 della scrivente Direzione generale. Considerato che gli accertamenti effettuati, a suo tempo, in relazione all’ATI nel suo complesso ex art. 3, comma 2 lettere e) ed f) e comma 3 del d. lgs. 285/2005 tenevano conto delle sole imprese iscritte al REN, non appare necessario procedere ad una nuova verifica sui predetti requisiti.
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IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Enrico Finocchi) |
[1] “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (GURI n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20 ).L’articolo 9 co. 2-bis così recita: «All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».